COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA U.S.D. MEGOLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE FIGC DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE VERBANO CUSIO OSSOLA N. 41 DEL 31.3.2011, CON I QUALI VENIVA COMMINATA LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AI GIOCATORI AZZONI MANUEL, COCCHINI FABIO E POGGI GIANFRANCO E L’AMMENDA DI € 50,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ (GARA MERGOZZESE /MEGOLO DEL 27.3.2011, VALIDA PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA U.S.D. MEGOLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE FIGC DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE VERBANO CUSIO OSSOLA N. 41 DEL 31.3.2011, CON I QUALI VENIVA COMMINATA LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AI GIOCATORI AZZONI MANUEL, COCCHINI FABIO E POGGI GIANFRANCO E L’AMMENDA DI € 50,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ (GARA MERGOZZESE /MEGOLO DEL 27.3.2011, VALIDA PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA) Con il ricorso in oggetto, la società Megolo richiede una riduzione delle sanzioni comminate dal giudice sportivo, contestando le risultanze del rapporto arbitrale in particolare per quanto attiene all’avvenuto verificarsi di una rissa al termine dell’incontro. Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, ritiene non vi siano motivi per disattendere le risultanze del rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi della Giustizia Sportiva. Come già evidenziato nella delibera relativa al reclamo dal contenuto analogo proposto dalla Società MERGOZZESE, il rapporto in questione riporta infatti in modo inequivoco la rissa scaturita al termine dell’incontro tra le due squadre, che ha visto il coinvolgimento, tra gli altri, dei giocatori della società Megolo colpiti da squalifica, identificati tramite indicazione del numero di maglia. Le versioni della vicenda fornite dalle società coinvolte, in assenza di altri riscontri, sulla base dei vigenti principi della giustizia sportiva in materia di prova non sono sufficienti a smentire le risultanze del rapporto arbitrale. Anche l’entità delle sanzioni comminate dal giudice sportivo appare corretta e commisurata alla gravità delle condotte ascrivibili ai tesserati coinvolti ed alla società, non senza evidenziare che l’entità dell’ammenda non avrebbe comunque consentito una valida impugnazione della stessa. Per tali motivi la Commissione Disciplinare RESPINGE Il ricorso delle società U.S.D. Megolo, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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