COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 100 del 10 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.3.1. A.S.D. BOYS ROCCARAVINDOLA – AVVERSO ESITO GARA PER ERRORE TECNICO DELL’ARBITRO – DECISIONE G.S.T. – C.U. N. 99 DEL 5.05.2011 (GARA PRIMAVERA – BOYS ROCCARAVINDOLA DEL 1.05.2011 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI – PLAY

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 100 del 10 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.3.1. A.S.D. BOYS ROCCARAVINDOLA – AVVERSO ESITO GARA PER ERRORE TECNICO DELL'ARBITRO – DECISIONE G.S.T. – C.U. N. 99 DEL 5.05.2011 (GARA PRIMAVERA - BOYS ROCCARAVINDOLA DEL 1.05.2011 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI – PLAY OFF) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso presentato ritualmente e tempestivamente dalla società A.S.D. Boys Roccaravindola avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 99 del 5 maggio 2011, con la quale è stata disposta la ripetizione della gara Primavera - Boys Roccaravindola, giocata il 1° maggio 2011 valida per la seconda giornata dei Play Off del campionato Regionali Allievi, per errore tecnico dell'arbitro, osserva quanto segue. La società ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, previa convocazione dell'arbitro e dei calciatori interessati per un confronto in grado di dimostrare quale calciatore ha preso parte realmente alla gara suddetta. Va rilevato che alle ore 16,10 è presente l'arbitro D'Agnillo Michele, mentre non sono comparsi i calciatori Zullo Davide e Zitti Pierpaolo ed il presidente della società ricorrente, nonostante la rituale convocazione per le ore 15,30. Nessuna giustificazione è pervenuta. La C.D. dà atto che per quanto sopra non è possibile esperire il confronto e che la decisione verrà emessa sulla base dei soli atti ufficiali in suo possesso. Va preliminarmente rilevato che il reclamo introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato presso il competente ufficio in data 3 maggio 2011 alle ore 10,12 dalla società A.C.D. Primavera CB. Il suddetto reclamo va dichiarato inammissibile perché promosso oltre il termine previsto dalla normativa per le gare di Play Off e Play Out. In proposito va osservato che il G.S. ha considerato tempestivo il ricorso della A.C.D. Primavera CB ritenendo che il preannuncio di reclamo ed il reclamo stesso erano pervenuti nei modi e nei termini prescritti dal C.U. n. 145/A della F.I.G.C. pubblicato in allegato al C.U. n. 147 della L.N.D. A tale proposito il suddetto Giudice riporta a conferma, erroneamente, l'annotazione"Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate. . . dei Campionati Regionali - stagione sportiva 2010/2011", riportata nel C.U. n. 119/A della F.I.G.C. del 17 gennaio 2011, che, invece, riguarda una casistica diversa e, quindi, non può essere riferita al caso in esame. Il C.U. n. 145/A richiamato, che è stato regolarmente pubblicato nel C.U. n. 80 del 19 marzo 2011 del C.R. Molise, disciplina in modo speciale e specifico le modalità ed i termini di reclamo per le gare di Play-Off e Play-Out dei campionati Allievi e Giovanissimi dilettanti organizzati dai Comitati Regionali della stagione 2010/2011, ed è quello applicabile al caso in esame. Il termine in esso fissato per il deposito dei ricorsi al G.S. riguardanti la regolarità della gara è le ore 13 del giorno successivo alla gara. Il deposito avvenuto solo in data 3 maggio alle ore 10,12, oltre il termine appena detto, ma, anche, oltre il termine previsto dalla norma di carattere generale previsto dall'art. 46, comma 3, secondo periodo, del C.G.S., che regolamenta anche il settore per l'attività giovanile, porta necessariamente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso inoltrato dalla società A.C.D. Primavera CB, con conferma del risultato acquisito al termine della gara giocata il 1° maggio 2011. Per quanto argomentato la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 36, comma 4, primo periodo, del C.G.S. P.Q.M. dichiara la inammissibilità del reclamo promosso in primo grado dalla società A.C.D. Primavera per i motivi avanti indicati, annullando la decisione impugnata nella parte in cui accoglie il reclamo stesso e confermando il risultato acquisito al termine della gara in questione: Primavera-Boys Roccaravindola 1-2 Dispone addebitarsi la tassa reclamo del 1° grado sul conto della società A.C.D. Primavera. Conferma la sanzione della ammenda di euro 50,00 inflitta dal G.S. alla società A.S.D. Boys Roccaravindola. Nulla per la tassa reclamo per il ricorso di 2° grado. Manda al Presidente del C.R. Molise, per quanto di competenza, con riferimento alla mancata presentazione del Presidente e dei tesserati della A.S.D. Boys Roccaravindola, ritualmente convocati per l'esperimento del confronto con l'arbitro su espressa richiesta di tale società, per la eventuale violazione dell'art. 1, comma 3, del C.G.S.
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