COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 101 del 12 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 7.2.1. A.S.D. SANT’ANGELO LIMOSANO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORI – PROVVEDIMENTO G.S.T. (GARA SANTA JUXTA PALATA – SANT’ANGELO LIMOSANO DEL 19.12.2010 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 14^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 101 del 12 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 7.2.1. A.S.D. SANT'ANGELO LIMOSANO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORI – PROVVEDIMENTO G.S.T. (GARA SANTA JUXTA PALATA - SANT'ANGELO LIMOSANO DEL 19.12.2010 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 14^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, ricevuti gli atti di indagine dalla Procura Federale per i fatti verificatisi alla fine gara Santa Juxta Palata - Sant'Angelo Limosano giocata il 19.12. 2010, porta a trattazione il ricorso presentato il 29 dicembre 2010 dalla società Sant'Angelo Limosano per la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Di Maria Federico. Dai documenti pervenuti risulta che a fine gara l'arbitro della suddetta gara è stato accerchiato dai calciatori del Sant'Angelo Limosano per protestare per una sua decisione. In tale situazione di tensione il calciatore Di Maria Federico, per sua ammissione e per dichiarazioni rese dalle persone ascoltate dal Procuratore Federale, risulta che ha colpito di striscio con un pugno al volto il direttore di gara e lo ha apostrofato con frasi irriguardose ed offensive. Le indagini hanno portato a non poter individuare la persona che ha colpito con un calcio l'arbitro, atteso che lo stesso era circondato dai calciatori che manifestavano con animosità il loro dissenso dalla decisione presa per aver convalidato una rete della squadra avversaria. Alla luce di quanto sopra, tenuto anche conto che dal referto del pronto soccorso cui si era rivolto l'arbitro dopo la gara risulta che lo stesso abbia riportato una lesione alla regione posteriore della coscia destra, oltre a quella riguardante gli effetti del pugno sul viso, va ritenuto che non vi è certezza che il calcio gli è stato sferrato dal Di Maria, anche perché costui per colpirlo con un pugno era necessariamente posizionato davanti allo stesso arbitro, quindi nella impossibilità di colpirlo nella zona lesionata della gamba, con l'effetto che il calciatore va sanzionato solo per tutte le altre azioni poste in essere e per le frasi proferite nei confronti del direttore di gara. Nulla è stato provato, invece, in sede di indagini in merito agli altri motivi riportati dalla società ricorrente sulle questioni extra calcistiche riguardanti l'arbitro, che di conseguenza non possono essere prese in considerazione in questa sede. Il calciatore Di Maria, pertanto, per il grave comportamento tenuto, che ha provocato anche lesioni refertate per l'arbitro della gara, deve essere sanzionato non tenendo conto dell'azione violenta a lui non imputabile, con l'effetto che la squalifica inflittagli dal G.S. deve essere ridotta. P.Q.M. delibera di ridurre la squalifica del calciatore Di Maria Federico a tutto il 30 settembre 2013 Nulla per la tassa non versata.
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