COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 1 giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 6.3.1. A.S.D. TURRIS SANTA CROCE – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. C.U. N. 105 DEL 19.05.2011: AMMENDA CON DIFFIDA, INIBIZIONE E SQUALIFICHE (GARA TURRIS – PETACCIATO DEL 15.05.2011 – PLAY OFF ECCELLENZA – RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 108 del 1 giugno 2011
Decisione della Commissione Disciplinare
6.3.1. A.S.D. TURRIS SANTA CROCE – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. C.U. N. 105 DEL 19.05.2011: AMMENDA CON DIFFIDA, INIBIZIONE E SQUALIFICHE
(GARA TURRIS – PETACCIATO DEL 15.05.2011 – PLAY OFF ECCELLENZA – RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso, sentita la società ricorrente ed i tesserati interessati dal provvedimento del G.S., a seguito di espressa richiesta di audizione, e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
Il G.S. nella sua decisione pubblicata sul C.U. n. 105 del 19 maggio 2011 ha inflitto la ammenda di euro 1.300,00 con diffida alla società U.S. Turris Santa Croce, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori prima, durante ed a fine gara, nonché la inibizione fino al 31.12.2011 al tesserato Marino Pasquale, la squalifica fino al 31.10.2011 al calciatore Donatelli Luigi e la squalifica fino al 30.09.2011 al calciatore Florio Andrea per i fatti verificatisi a fine gara.
La reclamante chiede l'annullamento della diffida con riduzione della ammenda, tenendo conto del comportamento tenuto dal proprio Presidente e da altri Dirigenti inteso a calmare gli animi ed evitare ulteriori conseguenze, e la riduzione della diffida e delle squalifiche, rappresentando i fatti in modo parzialmente diverso da quello risultante nella decisione del suddetto Giudice Sportivo.
In buona sostanza non vengono contestati gli accadimenti riportati nel referto di gara e nei supplementi di rapporto agli atti, confermati anche dal rapporto del commissario di campo designato per la gara giocata il 15 maggio 2011, che hanno interessato i sostenitori, mentre vengono contestate le risultanze del supplemento di rapporto riguardanti il comportamento del Marino Pasquale e le risultanze del referto di gara che riporta i comportamenti dei calciatori Donatelli Luigi e Florio Andrea.
Il Marino nega di aver avuto una condotta violenta verso l'arbitro e di aver proferito le frasi riportate nel supplemento, riconoscendo, però, di aver detto all'indirizzo dell'arbitro parole non offensive e non ingiuriose per il nervosismo conseguente ai fatti verificatisi a fine gara.
Il Donatelli ha riconosciuto di aver tenuto il comportamento violento verso un avversario a fine gara, ma ha negato di aver reiterato tale comportamento verso un altro avversario nei pressi dello spogliatoio.
Il Florio ha riconosciuto di aver tenuto il comportamento violento verso un avversario ma nega di aver potuto scagliarlo contro il muro perché si è limitato a portarlo fuori dal rettangolo di gioco perché stava perdendo tempo.
Il referto arbitrale ed i supplementi di rapporto a firma del direttore di gara, nonché il rapporto del commissario di campo, esistenti agli atti, che sono documenti privilegiati di prova circa il comportamento dei tesserati e dei sostenitori in occasione dello svolgimento delle gare, come previsto espressamente dall'art. 35 del C.S.G., riportano con precisione e con dovizia di particolari i fatti verificatisi, oltre tutto con riscontri oggettivi tra loro tanto da non dare possibilità a questa C.D. di ritenere non veritiere le annotazioni in essi riportate.
Ciò porta questa Commissione Disciplina solo alla analisi ed alla valutazione di quanto verificatosi ai fini di ritenere o meno congrua la decisione del Giudice Sportivo.
Per quanto riguarda l'ammenda la sanzione può essere ridotta, anche se il G.S. già nella sua decisione ha tenuto conto del fattivo comportamento del Presidente della U.S. Turris, in quanto tale comportamento è stato tenuto anche da altri responsabili della società, come risulta negli atti ufficiali, e nel caso in esame ricorrono anche altre circostanze attenuanti previste nell'art. 13 del C.G.S.
Non è possibile, invece, annullare la diffida in quanto la stessa ha carattere oggettivo ed una volta accertato il comportamento dei sostenitori non è scindibile dall'ammenda, atteso che essa ha la funzione deterrente di distogliere i tifosi da future intemperanze come minaccia di futura squalifica di campo.
Pure è possibile ridurre la inibizione al tesserato Marino Pasquale in quanto il comportamento da questi tenuto verso l'arbitro risulta ingiurioso e irriguardoso con l'aggiunta del contatto fisico, che, però, è da ritenere non violento e senza conseguenze fisiche allo stesso.
Le squalifiche dei calciatori Donatelli Luigi e Florio Andrea, che a parere di questa C.D. non appaiono di tale gravità da portare alla irrogazione della sanzione a tempo, possono essere contenute nei limiti indicati nell'art. 19, comma 4, lettera b), del C.G.S. graduate tenendo conto dei diversi comportamenti tenuti.
P.Q.M.
delibera di accogliere il ricorso e per l'effetto riduce la sanzione della ammenda alla società A.S.D. US. Turris Santa Croce ad euro 1.000,00 con conferma della diffida; riduce la inibizione al tesserato Marino Pasquale fino al 31 ottobre 2011; sanziona il calciatore Donatelli Luigi con quattro giornate di squalifica; sanziona il calciatore Florio Andrea con tre giornate di squalifica.
Nulla per la tassa non versata.
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