COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 111 del 16 giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.3.1. DEFERIMENTO di TIERI Pasquale, SENESE Gianluca, MASTRAGOSTINO Giampiero, DEL GESSO Marco, PEZZOTTA Gianmichele, ASSOGNA Gabriele, DI BELLO Giuseppe, LUCIANO Salvatore, DI PRISCO Silvio Luigi, GUADAGNO Giuseppe, CATALANO Luca, PANICO Nicola, TAUA’ Vincent Xatiè, VALLEFUOCO Davide e delle società U.S.D. CALCIO MONTENERO e A.S.D. REAL ISERNIA

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 111 del 16 giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.3.1. DEFERIMENTO di TIERI Pasquale, SENESE Gianluca, MASTRAGOSTINO Giampiero, DEL GESSO Marco, PEZZOTTA Gianmichele, ASSOGNA Gabriele, DI BELLO Giuseppe, LUCIANO Salvatore, DI PRISCO Silvio Luigi, GUADAGNO Giuseppe, CATALANO Luca, PANICO Nicola, TAUA' Vincent Xatiè, VALLEFUOCO Davide e delle società U.S.D. CALCIO MONTENERO e A.S.D. REAL ISERNIA Con nota n. 8611/978 pf 10-11/GT/dl del 12 maggio 2011 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale TIERI Pasquale - SENESE Gianluca - MASTRAGOSTINO Giampiero - DEL GESSO Marco - PEZZOTTA Gianmichele - ASSOGNA Gabriele - DI BELLO Giuseppe - LUCIANO Salvatore - DI PRISCO Silvio Luigi - GUADAGNO Giuseppe - CATALANO Luca - PANICO Nicola - TAUA' Vincent Xatié - VALLEFUOCO Davide per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità riferibili alla attività sportiva previsti dall'art. 1, comma 1, C.G.S. per aver partecipato tutti ad una rissa al termine dell'incontro di calcio Montenero - Real Isernia del 27 febbraio 2011; TIERI Pasquale, inoltre, per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. prelevando un bastone dalla propria autovettura durante la rissa e successivamente sparando un colpo di pistola a terra reagendo in modo del tutto sproporzionato e non necessitato alla aggressione posta in essere dai calciatori Tauà e Panico nei suoi confronti, mentre cercava di passare con la sua auto tra i calciatori della squadra avversaria dopo la rissa; TAUA' Vincent Xatié e PANICO Nicola, inoltre, per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. avventandosi contro l'auto condotta dal Dirigente del Montenero Gianluca (Pasquale) Tieri, che si stava allontanando dall'impianto sportivo, colpendo ripetutamente il mezzo ed aggredendo anche il conducente; LUCIANO Salvatore, inoltre, per violazione dell'art. 1, C.G.S. aggredendo verbalmente il Direttore di gara dell'incontro Montenero - Real Isernia inveendo contro lo stesso ed accusandolo di essere responsabile degli atti di violenza in essere; e le società U.S.D. CALCIO MONTENERO e A.S.D. REAL ISERNIA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, in relazione alla condotta posta in essere dai propri tesserati e dirigenti sopra indicati. La Commissione Disciplinare rilevata la regolarità della convocazione delle parti e della Procura Federale ha proceduto alla trattazione del deferimento in due sedute in considerazione del numero dei deferiti: il 7 giugno 2011 per Di Prisco Silvio Luigi, Guadagno Giuseppe, Catalano Luca, Panico Nicola, Tauà Vincent Xatiè, Vallefuoco Davide e società A.S.D. Real Isernia ed il 10 giugno 2011 per Tieri Pasquale, Senese Gianluca, Mastragostino Giampiero, Del Gesso Marco, Pezzotta Gianmichele, Assogna Gabriele, Di Bello Giuseppe e Luciano Salvatore. Sono risultati presenti l'Avv. Sorbo Alfredo per la Procura Federale, in entrambe le sedute, Di Prisco Silvio Luigi, Tauà Vincent Xatiè, l'Avv. Fabrizio Raimondo difensore con delega a rappresentare i sigg. Guadagno Giuseppe, Catalano Luca, Panico Nicola e Vallefuoco Davide. Nessuno è presente per la società A.S.D. Real Isernia, perché il Presidente pro-tempore risulta impegnato fuori sede per motivi di lavoro come riferito dai presenti, nella seduta del 7 giugno; i sigg. Tieri Pasquale, Senese Gianluca, Mastragostino Giampiero, Del Gesso Marco, Pezzotta Gianmichele, Di Bello Giuseppe e l'Avv. Cerella Antonino difensore della società U.S.D. Calcio Montenero con delega a rappresentarla. Non sono presenti i sigg. Assogna Gabriele, perché impegnato per motivi di lavoro come riferito dai presenti, e Luciano Salvatore, che, come riferito dai presenti, non esiste come tale. I deferiti presenti sono stati ascoltati e sono state avanzate le conclusioni dalla Procura Federale e dai difensori dei deferiti Avv.ti Fabrizio e Cerella. La Commissione Disciplinare, letti gli atti e rilevato preliminarmente che nelle note difensive della società U.S.D. Calcio Montenero è stata formalizzata l'eccezione riferita alla presunta mancata consegna di documentazione contenuta nel fascicolo del deferimento della Procura Federale e segnatamente dei seguenti documenti: "dichiarazione dei Carabinieri di Montenero di Bisaccia; dichiarazioni del Real Isernia; dichiarazioni dell'U.S.D. Calcio Montenero", pur avendo messo nei termini regolamentari a disposizione di un delegato della società Calcio Montenero l'intera documentazione nella disponibilità di questa C.D., vedi avviso di convocazione e delega a firma del Presidente della società inviata per fax, ritiene, per ragioni di opportunità, di concedere alla società richiedente la possibilità di prendere visione ed eventualmente di estrarre copia degli atti che verranno utilizzati ai fini della decisione. Dispone che all'esito, qualora vi fossero elementi nuovi emergenti in relazione a quanto già dedotto dalla società deferita U.S.D. Calcio Montenero, potrà essere disposta eventuale nuova audizione. Ciò premesso, la C.D. assegna alla società Calcio Montenero, e per essa al suo difensore nominato in atti o al legale rappresentante o a persona appositamente delegata, il termine di ulteriori sette giorni a decorrere dalla comunicazione del presente deliberato per prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo ed eventualmente estrarne copia, concedendo, altresì, ulteriori tre giorni per la eventuale integrazione delle note difensive già prodotte. Riserva all'esito di tale adempimenti ogni decisione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it