COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 63 del 13.06.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo avverso decisione del Giudice sportivo del C.U. n. 62 del 09.06.2011 relativa alla gara di spareggio per eventuale posto nel campionato di eccellenza tra le società S.V. TERMENO TRAMIN e U.S. DRO.

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 63 del 13.06.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo avverso decisione del Giudice sportivo del C.U. n. 62 del 09.06.2011 relativa alla gara di spareggio per eventuale posto nel campionato di eccellenza tra le società S.V. TERMENO TRAMIN e U.S. DRO. La Società S.V. TERMENO TRAMIN ha proposto regolare reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 62 del 9 giugno 2011 chiedendo in via preliminare e pregiudiziale la nullità e/o l’invalidità della delibera del Giudice sportivo territoriale. Nel merito chiedendo la riforma della delibera del Giudice sportivo territoriale ed il ripristino della validità del risultato acquisito sul campo della gara S.V. TERMENO TRAMIN e U.S. DRO. La Commissione Disciplinare Esaminata la documentazione agli atti, sentite le due società ed il direttore di gara, dopo ponderata discussione, ritiene in primis applicabile al caso di specie l’art. 17 co. 4 del CGS nella parte in cui prevede che: “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara”. 63/924 La Commissione ritiene altresì applicabile al caso in esame, la regola n. 14 ed in particolare così come interpretato dall’Aia nella guida pratica Aia punto 12, nella parte in cui prevede che: “il calciatore che effettua regolarmente il tiro, calcia il pallone che, essendo rimbalzato dai pali o dalla traversa:…c) rimbalza indietro in gioco: il periodo di gioco ha termine”. Risulta pacifico, dal supplemento del direttore di gara che la palla colpita dal giocatore del S.V. TERMENO TRAMIN ha colpito la traversa, è rimbalzata sul terreno di gioco nei pressi della linea d’area di porta ed in quel momento il periodo di gioco ha avuto termine. Il fatto che successivamente sia poi rotolata verso la porta superando la linea non rileva perché come visto, il periodo di gioco era già terminato. PQM La Commissione respinge il reclamo proposto dal S.V. TERMENO TRAMIN e conferma il dispositivo della decisione del giudice sportivo territoriale. Si ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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