COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 18 Novembre 2010 Decisione del Giudice Sportivo 8.2.4. Ricorso S.S. QUELLI CHE IL CALCIO – Avverso Esito Gara Per Irregolare Calciatore (GARA QUARTIERE CAMPOBASSO NORD – QUELLI CHE IL CALCIO DEL 24.10.2010 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” – 6^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 18 Novembre 2010 Decisione del Giudice Sportivo 8.2.4. Ricorso S.S. QUELLI CHE IL CALCIO – Avverso Esito Gara Per Irregolare Calciatore (GARA QUARTIERE CAMPOBASSO NORD – QUELLI CHE IL CALCIO DEL 24.10.2010 - CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” – 6^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA) Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Quelli che il Calcio con il quale la medesima società chiede l’applicazione, ai danni della società Quartiere Campobasso Nord, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3, per aver fatto giocare un calciatore diverso da quello inizialmente indicato in distinta. In particolare avrebbe giocato il calciatore LOMMANO Antonio (nato il 05.11.1983) anziché il calciatore LOMMANO Antonio (nato il 30.05.1989), riportato quest’ultimo al n. 2 nella lista dei calciatori consegnata all’arbitro prima dell’inizio della gara; rilevato che la società Quartiere Campobasso Nord ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ai sensi dell’art. 33, comma 7 CGS e nei termini di cui all’art. 38, comma 3 CGS; nelle stesse la società Quartiere Campobasso Nord ammette che a giocare sia stato il calciatore LOMMANO Antonio del 1983 e che l’indicazione al n. 2 del calciatore LOMMANO Antonio del 1989 sia imputabile esclusivamente ad un “mero ed incolpevole disguido informatico” nel compilare la distinta. Osserva questo GST. Interpellato il competente Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Molise, è emerso che per la società Quartiere Campobasso Nord sono regolarmente tesserati i calciatori LOMMANO Antonio (nato il 05.11.1983) e LOMMANO Antonio (nato il 30.05.1989); inoltre entrambi i calciatori alla data di disputa della gara erano privi di provvedimenti disciplinari pendenti. Dal supplemento di referto trasmesso dall’arbitro (fonte unica e privilegiata in questo grado di giudizio ai sensi dell’art. 35 CGS) emerge che l’arbitro a fine gara, su sollecitazione del dirigente della società ospitata, procedeva di nuovo al riconoscimento del calciatore n. 2: si trattava del calciatore LOMMANO Antonio nato il 05.11.1983 – documento di riconoscimento PA n. CB5045134G. L’arbitro afferma con assoluta certezza che si trattava dello stesso calciatore ritualmente riconosciuto durante l’appello pre-gara. Tutto ciò premesso, questo GST ritiene che la mancata corrispondenza tra la data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del calciatore LOMMANO Antonio (1983) con i medesimi dati riportati in distinta (di cui si autoaccusava il dirigente accompagnatore locale) sia da ricondursi a mero errore materiale e che non abbia una rilevanza tale da far accogliere quanto richiesto dalla società reclamante. Per tutti questi motivi D E C I D E di respingere il reclamo così come proposto dalla società Quelli che il Calcio; di convalidare il risultato ottenuto sul campo: QUARTIERE CAMPOBASSO NORD – QUELLI CHE IL CALCIO 4 – 3; di comminare alla società Quartiere Campobasso Nord un’ammenda di Euro 150,00 per errata compilazione di dati nella distinta presentata all’arbitro che ha causato il reclamo della squadra avversaria. La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della reclamante.
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