COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 2 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. FORULUM – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 32 DEL 18 NOVEMBRE 2010: SQUALIFICHE CALCIATORI E AMMENDA SOCIETA’ (GARA FORULUM – FILIGNANO DEL 14.11.2010 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 9^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 2 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. FORULUM – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 32 DEL 18 NOVEMBRE 2010: SQUALIFICHE CALCIATORI E AMMENDA SOCIETA’ (GARA FORULUM - FILIGNANO DEL 14.11.2010 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 9^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Preso atto, preliminarmente, che la ricorrente ha chiesto di essere ascoltata in sede di discussione del ricorso e che l'invito a comparire non è stato inviato e, ancora, che tra le sanzioni impugnate vi è la squalifica per tre giornate del calciatore Melaragno Luigi, che, quindi, deve essere necessariamente valutata con urgenza al fine di non vanificare gli effetti del ricorso, la C.D. decide di provvedere solo in merito a tale sanzione e di rinviare ad altra data per la trattazione delle altre sanzioni per consentire la richiesta audizione. Dall'esame del supplemento di rapporto emerge che il comportamento del calciatore Melaragno Luigi può farsi rientrare tra le disposizioni dell'art. 19, comma 4 lett. a), del C.G.S. in quanto trattasi di condotta irriguardosa verso il direttore di gara senza altri effetti. P.Q.M. decide di ridurre la squalifica del calciatore Melaragno Luigi a due giornate. Delibera di rinviare ad altra data la trattazione del ricorso in merito alle altre sanzioni inflitte dal G.S. Nulla per la tassa non versata.
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