COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 10 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 5.2.3. A.S.D. TORRE MAGLIANO – SQUALIFICA CALCIATORE E AMMENDA (GARA TORRE MAGLIANO – CASTELNUOVO DEL 7.11.2010 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 8^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 10 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 5.2.3. A.S.D. TORRE MAGLIANO - SQUALIFICA CALCIATORE E AMMENDA (GARA TORRE MAGLIANO - CASTELNUOVO DEL 7.11.2010 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 8^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Preliminarmente va osservato che l'ammenda di euro 40,00 non è ricorribile ex art. 45, comma 3 lett. d), del C.G.S. Per quanto riguarda la sanzione della squalifica al calciatore Rosati Marco, va rilevato che il comportamento da questi tenuto verso il direttore di gara può essere inquadrato come ingiurioso e irriguardoso, e che, benché aggravato dal fatto che lo stesso era il capitano della squadra, la sanzione stessa può essere ridotta. P.Q.M. delibera di ridurre la squalifica del calciatore Rosati Marco a 4 giornate. Dichiara inammissibile il ricorso per quanto riguarda l'ammenda di euro 40,00. Nulla per la tassa non versata
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