COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 3 Febbraio 2011 Decisione del Giudice Sportivo Territoriale, 5.2.3. Ricorso A.S.D. PROGNA CALCIO – Avverso (GARA PROGNA CALCIO-FRENTANA LARINO DEL 12.12.2010 – CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GIRONE “B” 12^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 59 del 3 Febbraio 2011
Decisione del Giudice Sportivo Territoriale,
5.2.3. Ricorso A.S.D. PROGNA CALCIO – Avverso
(GARA PROGNA CALCIO-FRENTANA LARINO DEL 12.12.2010 - CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GIRONE “B” 12^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA)
rilevato preliminarmente che il reclamo trasmesso dalla società Progna Calcio è stato redatto a giudizio di questo GST in forma generica, in quanto in esso non è contenuta alcuna richiesta (ad es. vittoria a tavolino, ripetizione della gara, ecc.);
D E C I D E
di dichiarare inammissibile il reclamo così come proposto dalla società Progna Calcio ai sensi dell’art. 33, comma 6 CGS;
di addebitare la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Progna Calcio.
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