COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 72 del 5 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.1.1. A.S.D. SAN MARCO LA CATOLA – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA S. MARCO LA CATOLA – MORGANTIA DEL 13.02.2011 – CAMPIONATO 3^ CATEGORIA PROV,LE CB – 1^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 72 del 5 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.1.1. A.S.D. SAN MARCO LA CATOLA – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA S. MARCO LA CATOLA – MORGANTIA DEL 13.02.2011 – CAMPIONATO 3^ CATEGORIA PROV,LE CB – 1^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, ascoltata la società ricorrente che ha chiesto l'audizione e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente non contesta che il contatto tra il direttore di gara ed il calciatore ci sia stato, ma ricostruisce l'episodio in modo diverso da quello riportato nella decisione del G.S., rappresentando che il calciatore ha voluto solo richiamare l'attenzione dell'arbitro a seguito di una sua decisione per esporgli le proprie ragioni e chiede una riduzione della squalifica inflitta al Colasanto. Questa C.D., in considerazione delle risultanze del referto arbitrale dalle quali si ricava che il comportamento del calciatore non è stato violento e né ha avuto alcuna conseguenza, e, inoltre, nello stesso non si rilevano frasi o atteggiamenti che avrebbero potuto dare una visione diversa del gesto del calciatore, ritiene che possa accogliersi il ricorso e così riconoscere una riduzione della squalifica. P.Q.M. accoglie il ricorso e riduce la squalifica del calciatore Colasanto Michele a due giornate. Nulla per la tassa non versata.
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