COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 72 del 5 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.1.1. A.S.D. PESCHE – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA PESCHE – FONTEGRECA DEL 20.02.2011 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 5^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 72 del 5 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.1.1. A.S.D. PESCHE – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA PESCHE – FONTEGRECA DEL 20.02.2011 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 5^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. La ricorrente riferisce che il calciatore Petrecca Selineo ha colpito l'avversario involontariamente in azione di gioco mentre "tentava un rilancio a volo", chiedendo una riduzione della sanzione inflitta al suddetto dal G.S. La ricostruzione in ricorso cozza con la risultanze del referto, che, fonte di prova privilegiata per il comportamento tenuto dai tesserati, riporta una condotta violenta dal calciatore Petrecca verso un avversario a gioco fermo. Ciò, tenuto anche conto che il G.S. ha applicato la sanzione minima prevista per la condotta violenta verso calciatori, vedi art. 19, comma 5, lettera b), del C.G.S., porta a confermare la decisione impugnata. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso con conferma della squalifica per tre giornate per il calciatore Petrecca Selineo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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