COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 72 del 5 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.1.1. DONKEYS AGNONE – SQUALIFICA ALLENATORE E CALCIATORI (GARA DONKEYS AGNONE – MIRANDA DEL 12.02.2011 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA – GIRONE A – 4^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 72 del 5 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.1.1. DONKEYS AGNONE – SQUALIFICA ALLENATORE E CALCIATORI (GARA DONKEYS AGNONE – MIRANDA DEL 12.02.2011 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA - GIRONE A – 4^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società ricorrente chiede a questa C.D. di riesaminare e riformare la decisione del G.S. pubblicate sul C.U. n. 64 del 17 febbraio 2011 relativa alle squalifiche dell'allenatore Bucci Candido e dei calciatori Appugliese Giovanni, Labbate Andrea e D'Ottavio Alessio. Preliminarmente va rappresentato che, in applicazione del disposto dell'art. 45, comma 3, lettere a) e b) del C.G.S., la sanzione inflitta al Bucci non è impugnabile perché, quale tecnico, la squalifica è inferiore ad un mese e la sanzione inflitta all'Appugliese, calciatore, non è impugnabile perché di due giornate. Per quanto riguarda, invece, i calciatori Labbate Andrea e D'Ottavio Alessio le motivazioni riportate in ricorso non possono portare a riconoscere riduzioni alle sanzioni inflitte. Le risultanze del referto arbitrale riportano fatti e comportamenti di singoli calciatori e non fanno riferimento ad una rissa, tant'é che il Giudice di primo grado ha sanzionato con squalifica solo i calciatori interessati. Non è possibile concedere alcuna attenuante al comportamento dei due calciatori suddetti: per il Labbate Andrea perché la non identificazione del calciatore avversario che lo avrebbe provocato non sminuisce il comportamento e le frasi dette da questi; per il D'Ottavio Alessio perché quanto riferito in ricorso circa il chiarimento avvenuto tra il calciatore e l'allenatore avversario nello spogliatoio arbitrale non risulta nel referto del direttore di gara. Va, infine, tenuto conto che il G.S. ha applicato il minimo della sanzione prevista dal Codice di Giustizia Sportiva per i casi in esame. P.Q.M. dichiarare non impugnabili le squalifiche dell'allenatore Bucci Candido e del calciatore Appugliese Giovanni e rigetta il ricorso avverso le squalifiche dei calciatori Labbate Andrea e D'Ottavio Alessio. Dichiara addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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