COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 24 Marzo 2011 Decisione del Giudice Sportivo Territoriale, 5.2.2. Ricorso A.S.D. CERRESE – Avverso Mancata Disputa Gara (GARA VIRTUS M. SANTANGIOLESE–CERRESE DEL 13.03.2011 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – GIRONE “A”)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 24 Marzo 2011 Decisione del Giudice Sportivo Territoriale, 5.2.2. Ricorso A.S.D. CERRESE – Avverso Mancata Disputa Gara (GARA VIRTUS M. SANTANGIOLESE–CERRESE DEL 13.03.2011 - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – GIRONE “A”) a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 78 del 16/03/2011; premesso che il Comunicato Ufficiale n. 119/A della FIGC, pubblicato il 17.01.2011, riportato all’interno del C.U. n. 114 del 20/01/2011 della L.N.D. (e riportato in allegato al C.U. n. 52 del 21 gennaio 2011 dello scrivente Comitato e poi più volte riproposto sui seguenti Comunicati Ufficiali), detta i termini procedurali abbreviati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e calcio a 5, maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva; in particolare prescrive che gli eventuali reclami avverso la regolarità dello svolgimento della gara, preceduti da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo alla disputa della gara, devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla disputa della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, oltre al versamento della relativa tassa, di copia alla controparte; considerato che la gara in epigrafe, in programma lunedì 14 marzo 2011, rientra in tale casistica, essendo valida per 7^ giornata del girone di ritorno e, pertanto, terz’ultima giornata del Campionato Regionale Juniores – Girone “A” ; tenuto conto che la società Cerrese non ha fatto pervenire, nei termini previsti (ore 18.00 di martedì 15 marzo 2011) il preannuncio di reclamo in ordine alla gara in epigrafe; evidenziato inoltre che la medesima società ha inviato in data Lunedì 21 marzo 2011, tramite Raccomandata A/R, il reclamo in ordine alla gara in epigrafe, privo della relativa tassa reclamo, e che tale reclamo è pervenuto presso il CR Molise in data 22 marzo 2011, quindi ben oltre il termine del secondo giorno successivo alla disputa della gara; rilevato quindi che la società Cerrese non ha rispettato il disposto di cui all’art. 119/A del 17 gennaio 2011 relativo alla riduzione dei termini; rilevato altresì dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non si é disputata a causa della mancata presentazione sul terreno di gioco, nei termini regolamentari, della società Cerrese; considerato che la medesima società non ha fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui é da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti; letto il CU n. 19 del 24.09.2011 e visti gli artt. 17 CGS e 53 NOIF tutto ciò premesso D E C I D E Di dichiarare inammissibile il ricorso così come proposto dalla società Cerrese; di infliggere alla società Cerrese la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, penalizzandola altresì di un punto in classifica; di comminare alla medesima società l'ammenda di Euro 150,00 relativa alla prima rinuncia; di fare obbligo alla medesima società di versare alla società Virtus M. Santangiolese la somma di Euro 77,00 quale indennizzo di mancato incasso. Ordina incamerarsi la tassa reclamo, non versata, previo addebito sul conto della reclamante, ai sensi dell'art. 33, comma 8 CGS.
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