COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 24 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.2.1. Ricorso A.S.D. CASALNUOVO MONTEROTARO – Avverso Esito Gara Per Irregolare Utilizzo Calciatori (GARA SPORTING FORTORE–CASALNUOVO MONTEROTARO DEL 6 FEBBRAIO 2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE C)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 24 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.2.1. Ricorso A.S.D. CASALNUOVO MONTEROTARO – Avverso Esito Gara Per Irregolare Utilizzo Calciatori (GARA SPORTING FORTORE–CASALNUOVO MONTEROTARO DEL 6 FEBBRAIO 2011 - CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE C) Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Casalnuovo Monterotaro, con il quale la medesima società chiede l’applicazione, ai danni della società Sporting Fortore, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per aver schierato calciatori che non avevano titolo; rilevato che la società Sporting Fortore non ha fatto pervenire controdeduzioni in merito nei termini di cui all’art. 38, comma 3 CGS; interessato in merito l’Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Molise ed acquisita agli atti la nota di risposta, rileva che nella gara in epigrafe la società Sporting Fortore schierava, tra gli altri, i calciatori Ferro Giuseppe, Antuino Giuseppe e Bibbò Pietro che non avevano titolo perché non tesserati per la società Sporting Fortore alla data di disputa della gara. evidenziato infine che nella lista presentata dalla società Sporting Fortore non era presente il dirigente accompagnatore. Per tutti questi motivi, visto l’art. 17, comma 5 CGS D E C I D E di accogliere il ricorso così come proposto dalla società Casalnuovo Monterotaro; di infliggere alla società Sporting Fortore la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; di comminare alla società Sporting Fortore un’ammenda di Euro 100,00; di squalificare i calciatori Ferro Giuseppe, Antuino Giuseppe e Bibbò Pietro per una gara effettiva. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it