COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 24 Marzo 2011 Decisione del Giudice Sportivo Territoriale, 5.2.3. Ricorso A.S.D. FUTSAL CERCEMAGGIORE – Avverso Mancata Disputa Gara (GARA AESERNIA – FUTSAL CERCEMAGGIORE DEL 05.03.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 81 del 24 Marzo 2011
Decisione del Giudice Sportivo Territoriale,
5.2.3. Ricorso A.S.D. FUTSAL CERCEMAGGIORE – Avverso Mancata Disputa Gara
(GARA AESERNIA – FUTSAL CERCEMAGGIORE DEL 05.03.2011 - CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1)
Il
a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 74 del 10/03/2011;
evidenziato preliminarmente che la società Futsal Cercemaggiore non ha allegato l’attestazione dell’invio alla società controparte Aesernia alla documentazione originale del reclamo rimessa a questo GST, così come previsto dall’art. 46, comma 1 CGS, per cui il reclamo medesimo deve essere considerato inammissibile;
rilevato dagli atti ufficiali che la società Futsal Cercemaggiore non si è presentata sul terreno di gioco, nei termini regolamentari, per la disputa della gara in epigrafe;
visto l’art. 17, comma 3 CGS
D E C I D E
di dichiarare inammissibile il reclamo così come proposto dalla società Futsal Cercemaggiore;
di infliggere alla società Futsal Cercemaggiore la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6, penalizzandola altresì di un punto in classifica;
di comminare alla medesima società un’ammenda di Euro 150,00 quale indennizzo di mancato incasso;
di fare obbligo alla medesima società di versare alla società Aesernia la somma di Euro 77,00 quale indennizzo di mancato incasso.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo, non versata, previo addebito sul conto della reclamante.
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