COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 24 Marzo 2011 Decisione del Giudice Sportivo Territoriale, 6.2.4. Ricorso A.C.D. CASALE RICCIA – Avverso Mancata Disputa Gara (GARA KEMARIN–CASALE RICCIA DEL 12.03.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – SERIE C2 – GIRONE “A”)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 81 del 24 Marzo 2011
Decisione del Giudice Sportivo Territoriale,
6.2.4. Ricorso A.C.D. CASALE RICCIA – Avverso Mancata Disputa Gara
(GARA KEMARIN–CASALE RICCIA DEL 12.03.2011 - CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – SERIE C2 – GIRONE “A”)
a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 78 del 16/03/2011;
rilevato che la società Casale Riccia non ha dato seguito al preannuncio di reclamo;
rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non si é disputata a causa della mancata presentazione sul terreno di gioco, nei termini regolamentari, della società Casale Riccia;
considerato che la medesima società non ha fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui é da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti;
letto il CU n. 19 del 24.09.2011 e visti gli artt. 17 CGS e 53 NOIF
D E C I D E
di infliggere alla società Casale Riccia la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6, penalizzandola altresì di un punto in classifica;
di comminare alla medesima società l'ammenda di Euro 150,00 relativa alla prima rinuncia.
di fare obbligo alla medesima società di versare alla società Kemarin la somma di Euro 77,00 quale indennizzo di mancato incasso.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo, non versata, previo addebito sul conto della reclamante, ai sensi dell'art. 33, comma 8 CGS
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