COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 24 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.3.1. U.S.D. CALCIO MONTENERO – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 70 – AMMENDA E SQUALIFICA DEL CAMPO (GARA CALCIO MONTENERO–REAL ISERNIA DEL 27.02.2011 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 8^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 24 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.3.1. U.S.D. CALCIO MONTENERO – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 70 - AMMENDA E SQUALIFICA DEL CAMPO (GARA CALCIO MONTENERO–REAL ISERNIA DEL 27.02.2011 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 8^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, ascoltata la società ricorrente, che ha chiesto espressamente l'audizione, e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Il ricorso è stato presentato avverso la sanzione della ammenda di euro 3.000,00 e la sanzione della squalifica del campo per cinque gare inflitte dal G.S. con il C.U. n. 70 del 3 marzo 2011 con richiesta di annullamento o riduzione delle sanzioni stesse. La reclamante lamenta l'applicazione di sanzioni sproporzionate ed eccessive in riferimento alle motivazioni riportate nella decisione del Giudice Sportivo. Sostiene, anche, che i fatti verificatisi ben oltre la fine della gara non portano ad una responsabilità della società, in quanto la stessa "non ha posto in essere alcun comportamento incisivo sugli episodi di violenza né avrebbe, con una propria condotta, potuto immaginare ed evitare che tali episodi si verificassero". Le motivazioni poste a fondamento del reclamo non escludono la responsabilità oggettiva della società Calcio Montenero che risponde del comportamento dei propri sostenitori così come riportato nel referto arbitrale e nel rapporto del Commissario di Campo designato per la partita giocata il 27 febbraio 2011 tra la società reclamante ed il Real Isernia. Tali documenti, che sono ritenuti dal Codice di Giustizia Sportiva fonti di prova privilegiata, riportano fatti e situazioni che rientrano nella casistica prevista dall'art. 14 del medesimo codice. Nel caso in esame non risultano provate da parte della società Calcio Montenero le circostanze previste dal comma 5 dello stesso art. 14. Pertanto, allo stato degli atti e da quello che emerge anche dalla decisione del Giudice Sportivo si rileva la responsabilità della società Calcio Montenero per i fatti verificatisi al termine della gara del 27 febbraio 2011 con la conseguenza della applicazione delle sanzioni previste dal medesimo art. 14, che vanno graduate alle risultanze degli atti ufficiali in possesso di questa Commissione Disciplinare. Alla luce di quanto sopra appare equa una riduzione di entrambe le sanzioni impugnate. Rimane da verificare la gravità dei fatti e la identificazione delle persone che vi hanno partecipato, se semplici sostenitori, dirigenti o tesserati, tramite il supplemento di indagine e gli ulteriori accertamenti già richiesti dal Giudice di primo grado alla Procura Federale. P.Q.M. delibera di ridurre la sanzione della ammenda ad euro 1.500,00 e la sanzione della squalifica del campo a tre gare. Nulla per la tassa reclamo, che, già pagata, va restituita alla società ricorrente.
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