COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 24 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.3.1. A.S.D. CAROVILLI CALCIO A 5 – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 70 – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA TORELLA DEI LOMBARDI–CAROVILLI CALCIO A 5 DEL 27.02.2011 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 6^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 24 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.3.1. A.S.D. CAROVILLI CALCIO A 5 – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. - C.U. N. 70 - SQUALIFICA CALCIATORE (GARA TORELLA DEI LOMBARDI–CAROVILLI CALCIO A 5 DEL 27.02.2011 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 6^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. La società ricorrente, pur ammettendo che il calciatore Di Ciocco Vincenzo si è alzato dalla panchina ed è entrato sul terreno di gioco per protestare con l'arbitro, nega che lo stesso abbia offeso o che sia venuto a contatto con lo stesso. Dichiara, anche, che il calciatore è stato accompagnato all'interno dello spogliatoio da un dirigente e che il Di Ciocco alla fine del primo tempo è stato richiamato dall'arbitro a rientrare nello spogliatoio, e, ancora, che al termine della gara il calciatore si è avvicinato al direttore di gara per avere delucidazioni. Queste circostanze, ammesse dalla ricorrente, unite al fatto che le risultanze del referto arbitrale riportano in modo chiaro la frase proferita dal Di Ciocco, nonché il tentativo di aggressione posto in essere dallo stesso reiterato a fine gara, non riuscito per l'intervento dei compagni di squadra, portano a non poter riconoscere la richiesta riduzione della squalifica. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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