COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 7 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 8.3.3. A.S.D. FUTSAL CERCEMAGGIORE – PARTITA PERSA PER MANCATA PRESENTAZIONE (GARA AESERNIA – FUTSAL CERCEMAGGIOREO DEL 5.03.2011 – CAMPIONATO CALCIO A 5 – C1 – 9^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 7 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 8.3.3. A.S.D. FUTSAL CERCEMAGGIORE – PARTITA PERSA PER MANCATA PRESENTAZIONE (GARA AESERNIA – FUTSAL CERCEMAGGIOREO DEL 5.03.2011 – CAMPIONATO CALCIO A 5 - C1 – 9^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, visto il ricorso presentato dalla soc. Futsal Cercemaggiore avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 81 del 24 marzo 2011 relativa alla gara del 5.03.2011 contro la soc. Aesernia, osserva quanto segue. Agli atti non risulta la prova dell'invio di copia del ricorso alla società controparte, come previsto dall'art. 46, comma 5, del C.G.S., trattandosi di reclamo vertente su fatti che possono modificare il risultato della gara, che nel caso in questione è quello risultante nella decisione del G.S.T. Tale omissione implica una evidente violazione del diritto di difesa della controparte, che rende improcedibile il ricorso. Va, comunque, rappresentato che la documentazione allegata al ricorso, che, oltretutto, non era stata presentata la Giudice Sportivo, attesta che il ricorso non è mai pervenuto alla società Aesernia perché risulta inviata ad un indirizzo che non è quello ufficiale della medesima società. L'indirizzo ufficiale della società è quello risultante dagli atti in possesso del Comitato Regionale, che, verificato, risulta non corrispondere con quello indicato sulle copie trasmesse a questa C.D. Ciò avrebbe portato, in caso di possibile trattazione del ricorso stesso, al rigetto dello stesso con conferma della decisione del G.S. P.Q.M. delibera di dichiarare improcedibile il ricorso per quanto avanti riportato. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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