COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 5 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2.1. U.S. D. BIFERNO – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA ATLETICO SESSANO – BIFERNO DEL 17.04.2011 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 14^ RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 99 del 5 Maggio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare
6.2.1. U.S. D. BIFERNO – SQUALIFICA CALCIATORE
(GARA ATLETICO SESSANO – BIFERNO DEL 17.04.2011 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 14^ RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue.
La società ricorrente ha chiesto la riduzione della squalifica del calciatore Cannavina Francesco, negando che lo stesso abbia avuto comportamento violento contro un avversario ma ha solo cercato di divincolarsi dallo stesso per continuare l'azione. Quanto sostenuto in ricorso non trova riscontro alcuno nel referto di gara, che, invece, parla di condotta violenta tenuta dal suddetto calciatore.
Tale comportamento, che va considerato atto di violenza senza attenuante, atteso che è avvenuto a gioco fermo, non permette a questa C.D. di poter accogliere il ricorso, anche perché il G.S. ha applicato nel caso in esame il minimo della sanzione prevista dall'art. 19, comma 4, lettera b), del C.G.S.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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