COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 5 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2.5. A.S. D. BACIGALUPO RIOVIVOTERMOLI – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA BACIGALUPO – PORTOCANNONE DEL 23.04.2011 – MOLISE CUP)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 5 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2.5. A.S. D. BACIGALUPO RIOVIVOTERMOLI – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA BACIGALUPO – PORTOCANNONE DEL 23.04.2011 – MOLISE CUP) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. La ricorrente chiede una riduzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore D'Anna Nicolas rappresentando che lo stesso non ha avuto atteggiamento violento verso il direttore di gara, ma ha solo cercato di avere chiarimenti dallo stesso per l'espulsione decretata nel corso della gara. Inoltre, la stessa società, con una integrazione al ricorso pervenuta quando questa C.D. era già in riunione, ha chiesto di sanzionare il calciatore a giornate e non a tempo tenuto conto che gli episodi si sono verificati durante una gara di Molise Cup. Il referto di gara, che il Codice di Giustizia Sportiva considera documento di prova privilegiata sul comportamento tenuto dai tesserati durante la partita, riporta in modo chiaro e circostanziato i fatti verificatisi al momento della espulsione del D'Anna e, successivamente, a fine gara. Tali fatti, che, oltre al comportamento tenuto verso il direttore di gara di cui vi è motivazione in ricorso, riguardano anche la condotta violenta tenuta dal calciatore verso un avversario a gioco fermo, vanno valutati nel loro insieme per considerare la sanzione da applicare. Questa C.D. ritiene che i fatti verificatisi, seppure riprovevoli e sicuramente da sanzionare, non risultano di tale gravità da giustificare una sanzione a tempo, anche perché non risultano negli atti effetti sulle persone. La squalifica del calciatore, pertanto, va riportata a giornate nei limiti della ritenuta afflittiva della sanzione da comminare, che appare equa nel limite delle sei giornate di gara, tenuto conto, come detto, dei diversi comportamenti tenuti dal calciatore D'Anna e della reiterazione, per quanto riguarda quello interessante l'arbitro. P.Q.M. delibera di accogliere parzialmente il ricorso e di sanzionare il calciatore D'Anna Nicolas con la squalifica per sei giornate di gara. Nulla per la tassa non versata.
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