COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 29 del 17.12.2010 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S. HOLIDAY AVVERSO lL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE AL DIRIGENTE SUPPA ANNUNZIATO PUBBLICATO SUL C.U. N. 24 DI DATA 02.12.2010 (GARA DI CALCIO A 5 SERIE C1 HOLIDAY / COMANO TERME DEL 26.11.2010)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 29 del 17.12.2010 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S. HOLIDAY AVVERSO lL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE AL DIRIGENTE SUPPA ANNUNZIATO PUBBLICATO SUL C.U. N. 24 DI DATA 02.12.2010 (GARA DI CALCIO A 5 SERIE C1 HOLIDAY / COMANO TERME DEL 26.11.2010) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Calcio a 5 serie C1 Holiday / Comano Terme del 26.11.2010, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al dirigente Suppa Annunziato (Holiday) l’inibizione a tutto lo 01.12.2011 con la seguente motivazione: “In quanto, a fine gara, raggiungeva un giocatore della squadra avversaria e lo colpiva violentemente con un calcio. Non contento dava vita ad una piccola rissa, sedata dall’intervento di alcuni dirigenti.” Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la società Holiday chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta. La società reclamante non chiedeva la propria audizione. In relazione ai fatti, l’arbitro, in sede di audizione, pur confermando sostanzialmente quanto descritto nel rapporto, ha precisato che nel referto aveva impropriamente parlato di una rissa provocata dal comportamento del Suppa. Il quale, in verità, dopo avere colpito con un violento calcio un calciatore avversario, si era lasciato andare ad una serie di spintonamenti nei confronti di altre persone presenti, che non avevano minimamente reagito. 29/471 La precisazione mitiga, ancorchè minimamente, la gravità del fatto. Per tali motivi, la Commissione in parziale accoglimento del ricorso riduce la sanzione dell’inibizione al dirigente Suppa Annunziato (Holiday) a tutto il 30 giugno 2011. Poichè il reclamo è stato ancorchè parzialmente accolto, si autorizza il non addebito della relativa tassa.
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