COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 29 del 17.12.2010 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S. HOLIDAY AVVERSO lL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE AL DIRIGENTE SUPPA ANNUNZIATO PUBBLICATO SUL C.U. N. 24 DI DATA 02.12.2010 (GARA DI CALCIO A 5 SERIE C1 HOLIDAY / COMANO TERME DEL 26.11.2010)
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it
Comunicato Ufficiale N° 29 del 17.12.2010
Delibera della Commissione Disciplinare
OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S. HOLIDAY AVVERSO lL PROVVEDIMENTO DI
INIBIZIONE AL DIRIGENTE SUPPA ANNUNZIATO PUBBLICATO SUL C.U. N. 24 DI DATA
02.12.2010 (GARA DI CALCIO A 5 SERIE C1 HOLIDAY / COMANO TERME DEL 26.11.2010)
In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Calcio a 5 serie C1 Holiday /
Comano Terme del 26.11.2010, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al
dirigente Suppa Annunziato (Holiday) l’inibizione a tutto lo 01.12.2011 con la seguente motivazione: “In
quanto, a fine gara, raggiungeva un giocatore della squadra avversaria e lo colpiva violentemente con
un calcio. Non contento dava vita ad una piccola rissa, sedata dall’intervento di alcuni dirigenti.”
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la società Holiday chiedendo la revoca o, in subordine,
la riduzione della sanzione inflitta.
La società reclamante non chiedeva la propria audizione.
In relazione ai fatti, l’arbitro, in sede di audizione, pur confermando sostanzialmente quanto descritto nel
rapporto, ha precisato che nel referto aveva impropriamente parlato di una rissa provocata dal
comportamento del Suppa.
Il quale, in verità, dopo avere colpito con un violento calcio un calciatore avversario, si era lasciato
andare ad una serie di spintonamenti nei confronti di altre persone presenti, che non avevano
minimamente reagito.
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La precisazione mitiga, ancorchè minimamente, la gravità del fatto.
Per tali motivi, la Commissione in parziale accoglimento del ricorso riduce la sanzione dell’inibizione al
dirigente Suppa Annunziato (Holiday) a tutto il 30 giugno 2011.
Poichè il reclamo è stato ancorchè parzialmente accolto, si autorizza il non addebito della relativa tassa.
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