COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 29 del 17.12.2010 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ IMPERIAL GRUMO A.S.D. AVVERSO lL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE ALDRIGHETTI MATTIA PUBBLICATO SUL C.U. N. 24 DI DATA 02.12.2010 (GARA DI CALCIO A 5 SERIE C1 TAVERNARO / IMPERIAL GRUMO DEL 26.11.2010)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 29 del 17.12.2010 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ IMPERIAL GRUMO A.S.D. AVVERSO lL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE ALDRIGHETTI MATTIA PUBBLICATO SUL C.U. N. 24 DI DATA 02.12.2010 (GARA DI CALCIO A 5 SERIE C1 TAVERNARO / IMPERIAL GRUMO DEL 26.11.2010) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Calcio a 5 serie C1 Tavernaro / Imperial Grumo del 26.11.2010, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al calciatore Mattia Aldrighetti (Imperial Grumo) la squalifica per tre gare con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione, offendeva ripetutamente l'arbitro dalla tribuna”. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la società Imperial Grumo chiedendo la riduzione della sanzione inflitta. In sede di audizione il Presidente della società reclamante ha sostenuto l’assoluta innocenza del proprio calciatore, facendo presente che le ingiurie agli arbitri sarebbero state profferite da altri spettatori presenti in tribuna. Il Direttore di gara, sentito dalla Commissione in sessione telefonica, ha confermato integralmente il proprio rapporto, precisando di avere potuto identificare il calciatore che dalla tribuna lo ingiuriava ripetutamente, in quanto il medesimo vestiva ancora la divisa di gioco, solo coperta dalla giacca di una tuta della società. La sanzione inflitta deve ritenersi congrua in relazione all’entità dei fatti addebitati al calciatore. Per tali motivi, la Commissione respinge il ricorso e conferma la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Mattia Aldrighetti (Imperial Grumo). Poichè il reclamo è stato respinto, si ordina l’addebito della relativa tassa.
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