COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 32 del 29.12.2010 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD BRONZOLO/VADENA FUTSAL CLUB AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 31 DI DATA 23.12.2010 (GARA DI COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 BRONZOLO VADENA FUTSAL CLUB HDI ASSICURAZIONI TRENTO DEL 20.12.2010)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 32 del 29.12.2010 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD BRONZOLO/VADENA FUTSAL CLUB AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 31 DI DATA 23.12.2010 (GARA DI COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 BRONZOLO VADENA FUTSAL CLUB HDI ASSICURAZIONI TRENTO DEL 20.12.2010) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara di Coppa Italia di Calcio a 5 del 20.12.2010 Bronzolo Vadena Futsal Club / HDI Assicurazioni Trento, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige, accertata la sussistenza di un errore tecnico ammesso dallo stesso direttore di gara, non omologava la gara e ne disponeva la ripetizione. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società ASD Bronzolo Vadena Futsal Club sostenendo che l’ errore tecnico non avrebbe avuto alcuna influenza sulla regolarità della gara, che avrebbe dovuto dunque venire omologata con il risultato conseguito sul campo. 32/490 Va premesso che non v’ è alcun dubbio sulla sussistenza nella specie dell’ errore tecnico (ammesso dallo stesso direttore di gara) che avrebbe preteso – contrariamente a quanto previsto dalle norme procedurali – che i primi cinque tiri di rigore, resisi necessari per stabilire la vincente dell’ incontro, venissero battuti esclusivamente dai calciatori presenti in campo al termine dei tempi supplementari. Mentre la scelta poteva essere operata tra tutti i calciatori compresi nella lista presentata ad inizio gara. L’ errore ha sicuramente avuto influenza sulla regolarità della gara e per tale motivo appare corretta la decisione del Giudice Sportivo di ordinarne la ripetizione. Per tale motivo, la Commissione respinge il ricorso e conferma la delibera impugnata. Poichè il ricorso è stato respinto, si ordina l’ addebito della relativa tassa.
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