COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 35 del 20.01.2011 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S.D. LEVICO TERME AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE FRASSI MASSIMO E DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE FONTANA ELIS PUBBLICATI SUL C.U. N. 28 DI DATA 16.12.2010 (GARA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA LEVICO TERME / AHRNTAL DELLO 08.12.2010)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 35 del 20.01.2011 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S.D. LEVICO TERME AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE FRASSI MASSIMO E DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE FONTANA ELIS PUBBLICATI SUL C.U. N. 28 DI DATA 16.12.2010 (GARA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA LEVICO TERME / AHRNTAL DELLO 08.12.2010) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Eccellenza del giorno 08.12.2010 Levico Terme / Ahrntal, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al dirigente signor Massimo Frassi (Levico Terme) la sanzione dell’inibizione a tutto il 15.05.2011 con la seguente motivazione: “a fine gara colpiva con una violenta ginocchiata un dirigente della squadra avversaria (art.19 p.1 lett.h C.G.S.)”. Ha inoltre inflitto al calciatore signor Elis Fontana (Levico Terme) la sanzione della squalifica a tutto il 31.03.2011 con la seguente motivazione: “Al rientro negli spogliatoi sferrava un violento pugno al volto di un avversario facendolo cadere a terra dove rimaneva per circa 5 minuti. (Art.19 p.4 lett.c C.G.S.)(rapporto assistente del direttore di gara)”. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società U.S.D. Levico Terme, chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione delle sanzioni inflitte. All’udienza del giorno 13 gennaio 2011 si è proceduto all’audizione del Presidente della società reclamante, nonchè dei signori Massimo Frassi ed Elis Fontana, nonchè del Direttore di gara e dell’assistente che aveva redatto il rapporto che ha dato origine ai provvedimenti impugnati. Il calciatore Elis Fontana ha ammesso di essere stato presente negli spogliatoi subito dopo il termine dell’incontro al fine di difendere un proprio compagno di squadra che stava per essere aggredito da alcuni giocatori della squadra avversaria. Nega peraltro di avere sferrato un pugno al volto di un avversario, pur ammettendo che potrebbe averlo colpito involontariamente gesticolando. L’assistente che aveva assistito all’episodio ha confermato il proprio rapporto. Ritiene la Commissione che in coerenza con la giurisprudenza in materia e in corretta applicazione dell’art. 19 punto 4 lettera c) del C.G.S. congrua sanzione per i fatti addebitati al Fontana sia la squalifica per 5 giornate di gara ed in tal senso, in parziale accoglimento del ricorso, riduce la sanzione inflitta. Il dirigente signor Massimo Frassi contesta di avere colpito altro dirigente all’addome con una ginocchiata, ammettendo di averlo semplicemente colpito con un calcio ad uno stinco, allo scopo di difendersi da un’aggressione che stava subendo. Subito dopo gli animi si sarebbero calmati ed i due dirigenti si sarebbero riappacificati con un abbraccio (circostanza confermata dall’assistente). Ritiene la Commissione che sia verosimile la ricostruzione dell’episodio così come rappresentata confitoriamente dal Frassi, posto che ben più gravi sarebbero state le conseguenze fisiche di una ginocchiata all’addome rispetto ad un calcio nello stinco. Di conseguenza, così precisata la dinamica dei fatti, in corretta applicazione dell’art. 19 punto 1 lettera h) del C.G.S. congrua sanzione per i fatti addebitati al Frassi può considerarsi l’inibizione a tutto il 15 aprile 2011 ed in tal senso, in parziale accoglimento del ricorso, viene ridotta la sanzione inflitta. Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del ricorso - riduce la squalifica al calciatore Fontana Elis (Levico Terme) a 5 (cinque) giornate di squalifica; - riduce l’inibizione al dirigente Frassi Massimo (Levico Terme) a tutto il 15 aprile 2011. Poichè il ricorso è stato ancorchè parzialmente accolto, si ordina la restituzione della tassa reclamo.
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