COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 35 del 20.01.2011 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ S.C.D. SPORT CLUB ST. GEORGEN AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 27 DI DATA 09.12.2010 (GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE BRIXEN – SPORT CLUB ST. GEORGEN DEL 04.12.2010)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 35 del 20.01.2011 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ S.C.D. SPORT CLUB ST. GEORGEN AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 27 DI DATA 09.12.2010 (GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE BRIXEN - SPORT CLUB ST. GEORGEN DEL 04.12.2010) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato Juniores Regionale del 04.12.2010 Brixen - Sport Club St. Georgen, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige, dato atto che la gara non era stata disputata in quanto la società St. Georgen, pur presente, non era scesa in campo per effettuare l'incontro, aveva assunto i seguenti provvedimenti a carico della società Sport Club St. Georgen - perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 - penalizzazione di un punto in classifica - ammenda di euro 150,00 per prima rinuncia alla disputa della gara. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società Sport Club St. Georgen sostenendo che il rifiuto a disputare la gara era motivato dalle condizioni psicofisiche dei propri giocatori in conseguenza di un incidente stradale con feriti in cui erano rimasti coinvolti mentre stavano raggiungendo il campo per disputare l’incontro. La Commissione Disciplinare, esaminata la documentazione attestante la verità dell’assunto dedotto dalla reclamante, ritenuta la sussistenza della causa di forza maggiore, in applicazione dell’art. 55 N.O.I.F., revoca i provvedimenti come sopra irrogati dal Giudice Sportivo ed ordina la ripetizione della gara in data da destinarsi. Poichè il ricorso è stato accolto, si ordina la restituzione della tassa reclamo. La Commissione Disciplinare costituita dall’avv. Maurizio Agostinelli (Presidente) e dai signori avv. Fernando Spinelli e avv. Martino Pozzan (Componenti), con l’assistenza del signor Roberto Borghetti, quale rappresentante A.I.A., nella riunione del giorno 13.01.2011 in Trento, ha assunto la seguente decisione
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