COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 43 del 03.03.2011 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S.D. ROTALIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO DI SQUALIFICA AL CALCIATORE BERT MASSIMO PUBBLICATO SUL C.U. N. 39 DI DATA 10.02.2011 (GARA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA ROTALIANA / ROVERETO DEL GIORNO 06.02.2011)
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it
Comunicato Ufficiale N° 43 del 03.03.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S.D. ROTALIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO DI SQUALIFICA AL CALCIATORE BERT MASSIMO PUBBLICATO SUL C.U. N. 39 DI DATA 10.02.2011 (GARA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA ROTALIANA / ROVERETO DEL GIORNO 06.02.2011)
In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Eccellenza del giorno
06.02.2011 Rotaliana / Rovereto, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al
calciatore Bert Massimo (U.S.D. Rotaliana) la squalifica sino a tutto il 07.07.2011 con la seguente
motivazione: “In quanto a fine partita calciava volontariamente il pallone contro il direttore di gara
colpendolo ad un fianco, procurandogli leggero dolore; non contento teneva un comportamento
antisportivo nei confronti dello stesso arbitro”.
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società U.S.D. Rotaliana,
affermando che il Bert avrebbe calciato il pallone con un gesto di stizza, senza alcuna volontà di colpire
il direttore di gara e chiedendo conseguentemente la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione.
All’udienza del giorno 24 febbraio 2011 si è proceduto all’audizione del Presidente della società
reclamante e del Direttore di gara.
E’ incontestato che a fine gara il Bert abbia calciato con forza il pallone colpendo il fianco sinistro
dell’arbitro.
Non paiono sorgere dubbi sulla volontarietà del fatto in considerazione delle argomentazioni difensive
della stessa società reclamante che afferma che per tutta la gara (o meglio per tutta la parte di gara a
cui aveva partecipato) il Bert si era sentito particolarmente preso di mira dall’arbitro e dagli assistenti
sino a venire ammonito per proteste al 41’ del II tempo.
L’arbitro precisa poi che mentre usciva dal terreno di gioco si era accorto di avere alle spalle il Bert e di
averlo tenuto particolarmente d’occhio avendolo visto molto agitato.
La distanza tra calciatore e arbitro era poi talmente ravvicinata (tre/quattro metri al massimo) che era
inevitabile che calciando il pallone con forza in direzione del direttore di gara, questi non finisse per
essere colpito, così come è effettivamente avvenuto.
Di scarsa rilevanza, ai fini di quantificazione della sanzione appare poi il comportamento antisportivo
tenuto successivamente dal Bert, comportamento peraltro confermato dal direttore di gara e
sostanzialmente ammesso anche dalla società reclamante.
La sanzione inflitta deve ritenersi pertanto congrua in relazione all’entità dei fatti addebitati.
Per tali motivi, la Commissione respinge il ricorso e conferma la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore
Bert Massimo (U.S.D. Rotaliana).
Poichè il reclamo è stato respinto, si ordina l’incameramento della relativa tassa.
La Commissione Disciplinare costituita dall’avv. Maurizio Agostinelli (Presidente) e dai signori avv.
Fernando Spinelli e avv. Giuliano D’Alessandro (Componenti), con l’assistenza del signor Roberto
Borghetti, quale rappresentante A.I.A., nella riunione del giorno 24.02.2011 in Trento, ha assunto la
seguente decisione
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