COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 45 del 16.03.2011 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COMANO TERME E FIAVE’ AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO DI INIBIZIONE AL DIRIGENTE PEDRINI LUCA E DI AMMENDA ALLA SOCIETA’ PUBBLICATI SUL C.U. N. 40 DI DATA 17.02.2011 (GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C1 COMANO TERME E FIAVE’ / CALCETTO LAIVES DEL GIORNO 11.02.2011)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 45 del 16.03.2011 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COMANO TERME E FIAVE’ AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO DI INIBIZIONE AL DIRIGENTE PEDRINI LUCA E DI AMMENDA ALLA SOCIETA’ PUBBLICATI SUL C.U. N. 40 DI DATA 17.02.2011 (GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C1 COMANO TERME E FIAVE’ / CALCETTO LAIVES DEL GIORNO 11.02.2011) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato regionale di calcio a 5 serie C1 del giorno 11.02.2011 Comano Terme e Fiavè / Calcetto Laives, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al dirigente Pedrini Luca (Comano Terme e Fiavè) l’inibizione per mesi sei a decorrere dal termine della inibizione in corso e pertanto fino al 06/11/2011 e alla società A.S.D. Comano Terme e Fiavè l’ammenda di euro 400 per la presenza nel recinto di giuoco di persone non in lista e per responsabilità oggettiva per aver permesso ad un proprio tesserato inibito atti rappresentativi della Società. Le sanzioni traevano origine da quanto segnalato nel supplemento di rapporto dal primo Direttore di gara, il quale riferiva di essere stato accolto, all’arrivo sul campo di giuoco, da un dirigente della Società Comano Terme e Fiavè, e da questi accompagnato nell’assegnato spogliatoio. Tale persona, che peraltro non appariva nella lista ufficiale, si sedeva poi sulle tribune da dove, nel corso di tutta la gara, impartiva qualsiasi tipo di disposizione alla squadra, ma soprattutto manteneva un atteggiamento polemico, aggressivo, maleducato e offensivo verso i direttori di gara. La stessa persona veniva anche sorpresa dall’arbitro, nel corso dell’intervallo fra i due tempi, negli spogliatoi della squadra Comano Terme e Fiavè. L’arbitro non era in grado di precisare il nominativo della persona che si era resa responsabile dei fatti come sopra descritti, ma lo indicava cerchiandolo in una fotografia ove era ritratto al fianco della schierata formazione del Comano Terme e Fiavè, fotografia tratta da un sito internet. Il Giudice Sportivo affermando che la persona resasi protagonista dei fatti andava individuata nel dirigente Luca Pedrini, contestata la recidiva, infliggeva al medesimo ed alla società Comano Terme e Fiavè i sopra indicati provvedimenti sanzionatori. Avverso tale delibera ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società A.S.D. Comano Terme e Fiavè. All’udienza del giorno 10 marzo 2011 veniva sentito il dirigente signor Fabrizio Vaia, assistito da un legale, che insisteva per l’accoglimento del ricorso. La C.D., esaminati gli atti e rilevato che il primo Direttore di gara ha indicato con precisione la persona resasi responsabile dei fatti descritti nel rapporto, cerchiando un soggetto presente in una fotografia della formazione del Comano Terme e Fiavè tratta da un sito internet, senza peraltro minimamente indicare le generalità di tale persona, evidentemente a lui non nota; rilevato altresì che non appare motivata l’affermazione del Giudice Sportivo secondo la quale la persona si identificherebbe nel dirigente Luca Pedrini; ritenuto che appare conseguentemente necessario svolgere attività istruttoria per l’identificazione di tale persona; ritenuto che una tale attività istruttoria rientra nella competenza della Procura Federale ai sensi dell’art. 32 C.G.S. sospende allo stato l’efficacia delle delibere adottate dal G.S. ed impugnate dalla società A.S.D. Comano Terme e Fiavè di cui in premessa sospende il presente procedimento di seconda istanza e ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza ai fini di individuazione della persona che si sarebbe resa responsabile dei fatti descritti nel rapporto dell’arbitro della gara del campionato regionale di calcio a 5 serie C1 del giorno 11.02.2011 Comano Terme e Fiavè / Calcetto Laives.
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