COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 30 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.1.2. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : – del Sig. Alex FERRANTI – Calciatore già tesserato F.C. Nervesa ASD – del Sig. Cesare DAL CIN – Presidente A.C. La Marenese – della Società A.C, La Marenese – della Società F.C. Nervesa A.S.D.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 30 Giugno 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
5.1.2. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
Nei confronti :
- del Sig. Alex FERRANTI – Calciatore già tesserato F.C. Nervesa ASD
- del Sig. Cesare DAL CIN – Presidente A.C. La Marenese
- della Società A.C, La Marenese
- della Società F.C. Nervesa A.S.D.
La Procura Federale con atto del 27/5/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
il Sig. Alex FERRANTI – Già Calciatore Soc. Nervesa
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1,comma 1 del C.G.S. e art. 40,comma 4 delle NOIF e art.10,comma 2 del
C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società La Marenese mentre era ancora tesserato per
la Società Nervesa;
il Sig. Cesare DAL CIN – Presidente A.C. La Marenese
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e art. 40,comma 4 delle NOIF e art. 10,comma 2 del
C.G.S. per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Alex Ferranti drnza aver effettuato con la
necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli avverso il tesseramento de
quo;
La Società A.C. La Marenese
Per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. per le condotte
ascritte al suo Presidente ed ai suoi tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse
ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. come indicate nell’atto di deferimento allegato;
La Società A.S.D. Nervesa
Per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del C.G.S. per le condotte ascritte al suo
calciatore.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Sostituto Procuratore Federale,
vista la nota del 29.11.2010 con la quale il Presidente del Comitato Regionale Veneto ha trasmesso alla Procura
Federale la documentazione in suo possesso inerente una presunta violazione delle norme federali relativa al
tesseramento del calciatore Alex FERRANTI, nato il 26.12.1994, matr. 5046153;
esaminata la sopraccitata documentazione, che viene allegata al presente provvedimento facendone parte integrante,
dalla quale risulta che:
- il calciatore Alex Ferranti, contraeva tesseramento con la società EC. NERVESA A.S.D. a far data dal 210.2010;
- con successiva richiesta di tesseramento n. 287760 inoltrata il 09.11.2010, prot. 22216, sottoscritta dal calciatore Alex
Ferranti, dagli esercenti la potestà genitoriale del medesimo calciatore e dal Sig. Cesare DAL CIN, presidente della
A.C. LA MARENESE, la richiamata società chiedeva al competente Ufficio della EI.G.C. il tesseramento del suddetto
calciatore;
- l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Veneto, con raccomandata del 23.11.2010 comunicava alla A.C. La
Marenese di aver annullato e quindi archiviato la richiesta di tesseramento del calciatore Alex Ferranti in quanto lo
stesso risultava già tesserato per la società EC. Nervesa;
ritenuto, alla stregua di quanto precede, che dalla documentazione acquisita risulta in maniera inconfutabile che il
calciatore Alex Ferranti e la società La Marenese, nella persona del suo Presidente, Cesare Dal Cin, hanno sottoscritto
una richiesta di tesseramento, mentre il medesimo calciatore era tesserato con la società Nervesa;
considerato che il sig. Cesare Dal Cin, nella sua riferita qualità, non ha posto in essere con la dovuta diligenza e cautela
le opportune verifiche volte a determinare lo status del calciatore e la sussistenza di eventuali impedimenti di natura
contrattuale per il tesseramento di quest'ultimo;
visto l'art. 40, comma 4, delle Norme Organizzative interne della FI.G.C., il quale vieta il tesseramento contemporaneo
per più società, disponendo che, in caso di più richieste di tesseramento, debba considerarsi valida quella depositata o
pervenuta prima, e che nei confronti del calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di
tesseramento per più società, si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva;
visto l'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, a norma del quale:
- le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte
conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle leghe (comma 2);
- alle società responsabili della violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 sì applica una sanzione non inferiore
all'ammenda (comma 3);
- ai dirigenti, soci di associazioni e tesserati che contravvengono ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione
della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi (comma 4);
ritenuto che la richiesta di tesseramento di un calciatore già tesserato per un'altra società abbia integrato la violazione dei
principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S., dell'art. 40, comma 4, delle N.O.l.F.
e dell'art. 10, comma 2, del C.G.S., ascrivibile al sig. Alex Ferranti, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società
Nervesa;
ritenuto, altresì, che la società La Marenese debba rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art.
4, commi 1 e 2, del C.G.S. per l'operato del proprio Presidente, dei propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque
abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S., e che la società Nervesa debba
rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per l'operato del proprio calciatore”;
AI dibattimento del 14/6/2011 sono risultati presenti :
- la Società F.C. Nervesa A.S.D. rappresentata dal Sig. Lorenzon Andrea per delega del Pres. Sig. Luigi Sandri
- Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante Procura Federale F.I.G.C.
Non si sono presentati all’udienza il Sig. Alex FERRANTI, calciatore già tesserato per la F.C. Nervesa ASD, la Società
A.C. La Marenese ed il Sig. Cesare Dal Cin, Presidente di quest’ultima società, il quale ha fatto pervenire breve memoria
difensiva.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di
maggior rilievo.
A questo punto il Rappresentante della Procura e la società F.C. Nervesa A.S.D., come sopra rappresentata, hanno
dichiarato di volersi avvalere del disposto degli artt. 23 e 24 del C.G.S. e, su proposta del Rappresentante della Procura,
hanno indicato nell’ammenda di euro 70,00= la misura della sanzione da applicarsi alla Società F.C. Nervesa A.S.D..
In relazione alla posizione degli altri soggetti deferiti, Il Rappresentante della Procura ha chiesto l’irrogazione delle
sanzioni in appresso indicate :
- a carico del Sig. Alex FERRANTI, calciatore già tesserato F.C. Nervesa ASD : 1 giornata di squalifica
- a carico del Sig. Cesare DAL CIN, Presidente della A.C. La Marenese : 3 mesi di inibizione
- a carico della Società A.C, La Marenese : 500,00 euro di ammenda
Al termine del dibattimento La Commissione Disciplinare Territoriale si riservava la decisione e si riuniva quindi in Camera
di Consiglio per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.
La C.D.T intende innanzitutto prendere atto dell’accordo intercorso tra il Rappresentante della Procura e la Società F.C.
Nervesa A.S.D. e pertanto, visti gli artt. 23 e 24 del C.G.S. e ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del
predetto articolo 23 del C.G.S.
dispone
di infliggere il seguente provvedimento disciplinare:
- a carico della Società F.C. Nervesa A.S.D. : ammenda di euro 70,00.
In relazione alla posizione degli altri soggetti deferiti la Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue.
Dalla documentazione in atti è emerso in maniera chiara ed incontrovertibile che il calciatore Alex Ferranti, nato il
26.12.1994, contraeva tesseramento con la Società F.C. Nervesa A.S.D. a far data dal 02.10.2010 e che, con successiva
richiesta di tesseramento n. 287760 inoltrata il 09.10.2010, prot. N. 22216, sottoscritta dal calciatore minorenne, dagli
esercenti la potestà genitoriale sul medesimo e dal Sig. Cesare Dal Cin, Presidente della A.C. La Marenese, quest’ultima
Società chiedeva al competente Ufficio della F.I.G.C. il tesseramento del giocatore de quo.
Risulta per tabulas che l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Veneto, con raccomandata del 23.11.2010
comunicava alla A.C. La Marenese di aver annullato e quindi archiviato la richiesta di tesseramento del calciatore Alex
Ferranti in quanto già tesserato con la Società F.C. Nervesa ASD.
E’ pertanto provato che il calciatore Alex Ferranti e la Società A.C. La Marenese, in persona del suo Presidente Sig.
Cesare Dal Cin, sottoscrivevano una richiesta di tesseramento di giocatore già vincolato con altra società.
Nella sua memoria difensiva Il Sig. Cesare Dal Cin, pur non contestando le circostanze in fatto di cui sopra, sostiene di
avere agito in completa buona fede, esponendo che il giocatore Ferranti ed i genitori dello stesso gli avevano dichiarato
che il minore non era tesserato presso nessuna società e che tale dichiarazione risultava confermata da “un controllo
telematico degli iscritti della A.C.D. Nervesa...”.
Alla luce degli elementi raccolti, ritiene questa Commissione che vada senz’altro affermata la responsabilità del giocatore
Alex Ferranti il quale, pur avendo sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società F.C. Nervesa A.S.D., ne
sottoscriveva consapevolmente una seconda per la Società La Marenese.
La condotta posta in essere dal giovane calciatore integra la violazione dell’art. 40, comma 4 delle Norme organizzative
interne della F.I.G.C. il quale, come noto, vieta il tesseramento contemporaneo per più società, disponendo che, in caso
di più richieste di tesseramento, debba considerarsi valida quella depositata e pervenuta prima. Parimenti violati risultano
i dettati normativi contenuti nell’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale impone che le attività attinenti al
trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori debbano essere svolte conformemente alle
disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe, e nell’art. 1 comma 1 del predetto Codice, considerato che la
sottoscrizione di una richiesta di tesseramento da parte di calciatore già tesserato per altra società integra la violazione
dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’articolo suddetto.
La sanzione da irrogare in conseguenza delle violazioni di cui sopra può essere contenuta, in considerazione della
giovane età del soggetto deferito, nella misura di una giornata di squalifica.
In ordine alla posizione del Sig. Cesare Dal Cin e, quindi, della Società La Marenese, di cui il predetto ricopre la carica di
Presidente, ritiene, invece, questa Commissione, in considerazione della peculiarità e specificità del caso portato alla sua
attenzione, che si debba pervenire ad una pronuncia di proscioglimento.
Va innanzitutto osservato, quanto agli addebiti mossi al Sig. Cesare Dal Cin, che ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Codice
di Giustizia Sportiva “Le persone fisiche appartenenti all’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle
norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione”.
Esclusa una condotta dolosa del Sig. Dal Cin, nemmeno contestata dal Sostituto Procuratore Federale nell’atto di
deferimento, e, in ogni caso, non supportata da alcun elemento probatorio, si tratta di stabilire se il comportamento posto
in essere dal soggetto deferito possa essere considerato colposo e cioè, nel concreto, se allo stesso possa essere
opposto di aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Ferranti “...senza aver effettuato con la necessaria
diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli avverso il tesseramento de quo”.
Ritiene questa Commissione che, nel caso in esame, il minimo lasso di tempo intercorso tra la prima e la seconda
richiesta di tesseramento (sette giorni), non consentisse di verificare con le ordinarie ricerche, quale, ad esempio, il
controllo telematico dei tesserati della società F.C. Nervesa A.S.D., l’esistenza di ostacoli al tesseramento del calciatore
Ferranti alla Società A.C. La Marenese.
Risulta infatti documentato che il tesseramento del giocatore veniva inserito dall’Ufficio Tesseramento del C.R.V. nella
“banca dati” consultabile via internet in data 17.11.2010.
Né poteva essere richiesto alla Società La Marenese l’esperimento di ulteriori e più gravose indagini le quali, peraltro,
avrebbero procrastinato in modo significativo l’inoltro della richiesta di tesseramento.
Alla luce di quanto sopra, il comportamento posto in essere dal Presidente della Società A.C. La Marenese non può
essere qualificato come negligente ed il predetto, in difetto di una sua condotta colposa, non può essere ritenuto
responsabile delle violazioni contestategli.
Andrà pertanto dichiarato il proscioglimento del Sig. Cesare Dal Cin e, conseguentemente, della Società A.C. La
Marenese, chiamata a rispondere dell’operato del suo Presidente.
Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Disciplinare Territoriale, avuto anche riguardo alla particolarità del
caso di specie,
dispone
- di infliggere a carico del Sig. Alex Ferranti la sanzione della squalifica per una giornata.
- di prosciogliere il Sig. Cesare Dal Cin e la Società A.C. La Marenese dagli addebiti loro contestati.
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