COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 30 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE A.C. LUPIA MAGGIORE Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 52 del Comitato Regionale Veneto del 25/5/2011 – Squalifica per sei giornate giocatore Donolato Davide; squalifica per tre giornate giocatore Zabeo Daniele – Play-off Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 30 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE A.C. LUPIA MAGGIORE Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 52 del Comitato Regionale Veneto del 25/5/2011 – Squalifica per sei giornate giocatore Donolato Davide; squalifica per tre giornate giocatore Zabeo Daniele – Play-off Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. Lupia Maggiore ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale, pubblicate nel Comunicato n. 52 del 25/5/2011 con le quali ha assunto la seguenti sanzioni : - Squalifica per sei giornate a carico del giocatore Donolato Davide : “tre giornate perché, alla notifica dell’espulsione, dovuta ad una condotta offensiva nei confronti dell’arbitro, attuava un comportamento minaccioso ed aggressivo nei confronti del direttore di gara; tre giornate per insulti e minacce all’arbitro a fine gara”; - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zabeo Daniele :”per insulti e minacce all’arbitro a fine gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Lupia Maggiore; vista la documentazione ufficiale in atti; sentiti personalmente i giocatori Donolato Davide e Zabeo Daniele; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha precisato che non vi é stato alcun contatto fisico con il giocatore Donolato Davide, essendosi quest’ultimo avvicinato a lui in modo minaccioso sfiorandolo solo con la fronte, tanto da indurlo ad indietreggiare di un metro, confermando, invece, le offese ricevute; per quanto riguarda la posizione del giocatore Zabeo Daniele, si ritiene che quanto da lui ammesso in ordine alle offese profferite nei confronti della terna arbitrale di per sé stesso giustifichi la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Lupia Maggiore; - di ridurre a quattro giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Donolato Davide;: - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zabeo Daniele. La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it