F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 06 Luglio 2011 (617) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANDREA FAILLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), DEL SIG. LUIGI IMPARATO (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 9237/1402 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 06 Luglio 2011 (617) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANDREA FAILLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), DEL SIG. LUIGI IMPARATO (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 9237/1402 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011). La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi due (due) per il Sig. Failli Andrea, della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Imparato Luigi e dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società AC Sangiovannese1927 Srl, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procura federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i Sigg. Failli Andrea e Imparato Luigi, rispettivamente Presidente C.d.A. e Consigliere delegato nonchè Legali rappresentanti della Società AC Sangiovannese 1927 Srl e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente: ▪ i primi due, delle violazioni previste e punite: dall’art. 85, lett. C), paragrafo I) punto 2 delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver ottemperato all’obbligo di deposito del progetto di bilancio corredato dalla relativa documentazione, come prescritto dalle norme federali in materia; ▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri Legali rappresentanti. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate ai dirigenti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al deposito della suddetta documentazione. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) ciascuno ai Sigg.ri Failli Andrea e Imparato Luigi e quella dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) alla Società AC Sangiovannese 1927 Srl.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it