F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 06 Luglio 2011 (622) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAURIZIO SCHIAVON (Presidente C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pomezia Srl), E DELLA SOCIETÀ POMEZIA Srl ▪ (nota N°. 9261/1409 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011). (623) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAURIZIO SCHIAVON (Presidente C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pomezia Srl), E DELLA SOCIETÀ POMEZIA Srl ▪ (nota N°. 9262/1410 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 06 Luglio 2011 (622) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAURIZIO SCHIAVON (Presidente C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pomezia Srl), E DELLA SOCIETÀ POMEZIA Srl ▪ (nota N°. 9261/1409 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011). (623) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAURIZIO SCHIAVON (Presidente C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pomezia Srl), E DELLA SOCIETÀ POMEZIA Srl ▪ (nota N°. 9262/1410 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011). La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura Federale che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Schiavon Maurizio e dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) per la Società Pomezia Srl, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procura federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Schiavon Maurizio, Presidente C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pomezia Srl e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente: ▪ il Sig. Schiavoni, delle violazioni previste e punite: dall’art. 85, lett. C), paragrafo II) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall’art. 85, lett. C), paragrafo VII) punto 1 delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2011, la relazione semestrale al 31 dicembre 2010 corredata dalla relativa documentazione, nonché il prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010, come prescritto dalle norme federali in materia; ▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate al Sig. Schiavon risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al deposito della suddetta documentazione. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) al Sig. Schiavon Maurizio e quella dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) alla Società Pomezia Srl.
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