F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 12 Luglio 2011 (502) – APPELLO DEL SIG. FRANCO FERRETTI (Presidente della Sezione AIA di Grosseto) AVVERSO LA ANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 73 del 5.5.2011). (516) – APPELLO DEL SIG. ANTONELLO FODERI (responsabile designazione arbitri della Sezione AIA di Grosseto) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 73 del 5.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 12 Luglio 2011 (502) – APPELLO DEL SIG. FRANCO FERRETTI (Presidente della Sezione AIA di Grosseto) AVVERSO LA ANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 73 del 5.5.2011). (516) – APPELLO DEL SIG. ANTONELLO FODERI (responsabile designazione arbitri della Sezione AIA di Grosseto) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 73 del 5.5.2011). Con due distinti atti depositati rispettivamente in data 14.5.2011 ed in data 18.5.2011, Foderi Antonello e Ferretti Franco hanno proposto impugnazione avverso la decisione 29/4/2011 della Commissione disciplinare territoriale della Toscana pubblicata sul C.U. n. 73 del 5/5/2011 che ha inflitto la sanzione dell’inibizione per anni cinque al primo e quella dell’inibizione per anni tre al secondo. Gli appellanti chiedono, in rito, la dichiarazione di estinzione delle violazioni loro ascritte per intervenuta prescrizione e nel merito il proscioglimento. In via subordinata chiedono congrua riduzione delle sanzioni inflitte. Sono pervenute a questa Commissione due missive provenienti da Di Benedetto Diego, soggetto giudicato con la medesima decisione qui impugnata per fatti diversi, che non ha proposto appello, nonché da tale Bambagioni Alfio. Alla riunione del 7/7/2011 la Commissione ha riunito i due appelli avverso la medesima decisione. L’appellante Ferretti ha prodotto copia della contabile relativa al bonifico con il quale ha restituito alla F.I.G.C. la somma indebitamente incassata a titolo di rimborso spese. Entrambi gli appellanti hanno reso dichiarazioni. I difensori dei deferiti hanno chiesto in via istruttoria che questa C.D.N. disponesse ulteriori accertamenti in ordine ai fatti di cui alle suddette missive. Nel merito hanno insistito per l’accoglimento dell’impugnazione. Il rappresentante della Procura si è opposto all’acquisizione delle suddette missive ed all’istanza istruttoria degli appellanti; nel merito ha chiesto il rigetto degli appelli e la conferma dell’impugnata decisione. In via istruttoria la C.D.N. ritiene che le lettere provenienti dal Di Benedetto e dal Bambagioni non debbano essere acquisite agli atti del giudizio in quanto irritualmente pervenute e, comunque, assolutamente irrilevanti e prive di valore probatorio. In particolare si osserva che i fatti ai quali si fa riferimento nelle due lettere non sono oggetto del presente giudizio, quanto meno nei confronti degli appellanti. Per le stesse ragioni anche l’istanza istruttoria avanzata in udienza deve essere rigettata. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di prescrizione relativa alla contestata indebita percezione del rimborso spese per la gara Ribolla – Pitigliano del 16/4/2005. Infatti, anche a prescindere dalla considerazione che il concetto di illecito amministrativo non può essere ritenuto limitato alle fattispecie descritte nell’art. 8 CGS, appare assorbente la circostanza che, comunque, la condotta ascritta agli appellanti può essere ricompresa tra le violazioni in materia gestionale di cui al citato art. 8 CGS. Il termine prescrizionale è, quindi, quello esennale previsto dall’art. 25, lett.B, CGS. I fatti oggetto del presente giudizio disciplinare possono essere così ricostruiti alla luce dell’approfondita attività di indagine compiuta dalla Procura Federale: Nel corso dell’incontro Aurora Pitigliano – Casotto Pescatori Marina del 22/11/2008 vennero proferiti all’indirizzo del direttore di gara cori ed insulti razzisti. La circostanza risulta confermata dalle parole dello stesso A.E. Karim Soufiane nonché da quanto riferito dall’ex associato AIA Gabriele Nucci, presente all’incontro. La gravità delle condotte delle quali era stato fatto segno, suggerì al Karim Soufiane di contattare immediatamente il proprio responsabile, Antonello Foderi, attuale responsabile designazione arbitri Sezione A.I.A. Grosseto. Tale contatto avvenne a mezzo di n. 3 telefonate (due delle quali fatte nella stessa giornata, e la terza il martedì successivo) aventi ad oggetto quanto era accaduto. Nel corso della terza telefonata il Karim segnalò anche la necessità di una correzione di un errore materiale sul referto, nel quale non era stata correttamente annotata l’ammonizione del calciatore n. 13 della Aurora Pitigliano. Effettivamente il referto detenuto presso la Delegazione Provinciale AIA di Grosseto, oltre che essere alterato nella parte relativa alle offese ricevute dal Karim, venne corretto nel senso di indicare quale calciatore ammonito il n. 13 dell’Aurora Pitigliano, Marras. Inoltre nel corso della indagine è emerso, grazie a quanto riferito dall’ex arbitro Gabriele Nucci, che la gara Ribolla/Pitigliano, la quale doveva tenersi in data 16/4/2005, non si era poi celebrata e nonostante questo il Foderi, ed il Ferretti, avevano percepito indebitamente il relativo rimborso spese, come ammesso dallo stesso Ferretti al collaboratore della Procura. Non può dubitarsi della veridicità di quanto riferito dal Karim sia in ordine ai fatti accaduti nel corso della gara Aurora Pitigliano – Casotto Pescatori Marina del 22/11/2008 sia per quanto riguarda le telefonate intercorse con il Foderi. Purtuttavia questa C.D.N. non ritiene che sussistano sufficienti elementi per giungere ad una conferma della condanna dell’appellante. Infatti rimane del tutto irrisolta la dirimente questione sulle modalità con le quali il Foderi sarebbe entrato in possesso dell’originale rapporto inviato per posta dal Karim . Senza contare che non si comprende quale sarebbe stato l’interesse del Foderi a falsificare il rapporto arbitrale. Gli elementi a carico dell’appellante indicati nella decisione impugnata sono puramente indiziari e non sono supportati da idonei riscontri. L’appello del Foderi deve quindi essere accolto sul punto con la conseguente riforma della decisione della Commissione Disciplinare territoriale Toscana. A conclusioni parzialmente diverse deve giungersi per quanto attiene alla indebita percezione del rimborso spese per la gara Ribolla - Pitigliano del 16/4/2005 contestata ad entrambi gli appellanti. Tale condotta è stata ammessa dagli appellanti anche se è stata ascritta a mera disattenzione ed alla “rigidità” del software con il quale vengono gestite le designazioni arbitrali. Tali giustificazioni non appaiono convincenti né tanto meno scriminanti anche perché la somma indebitamente incamerata, pur se modesta, non è mai stata restituita dal Foderi mentre il Ferretti ha provveduto solo dopo la decisione di primo grado. Tale condotta dimostra un totale disinteresse per il rigore e la trasparenza che dovrebbero contraddistinguere l’operato di chi gestisce il delicatissimo settore arbitrale e dovrebbe, pertanto, essere d’esempio per tutto il movimento sportivo. Questa C.D.N. ritiene che sanzione congrua per tale palese violazione non solo delle norme federali ma anche dei principi di lealtà, correttezza e probità, sia quella di anni uno di inibizione. In tal senso deve essere riformata la decisione di primo grado. P.Q.M. In parziale riforma delle impugnate decisioni della Commissione territoriale Toscana, proscioglie Foderi Antonello dall’incolpazione relativa all’alterazione del rapporto arbitrale della gara Aurora Pitigliano – Casotto Pescatori del 22/11/2008. Determina in anni 1 (uno) di inibizione la sanzione inflitta a Foderi Antonello e Ferretti Franco per la residua incolpazione. Dispone la restituzione delle tasse reclamo versate.
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