F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 12 Luglio 2011 (575) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI LO RUSSO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società SS Cassino Srl) di DOMENICO VERDONE (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società SS Cassino Srl), GIUSEPPE TEDESCO (Amministratore unico della Società SS Cassino Srl) e della Società SS CASSINO Srl ● (nota n. 9017/042pf10-11/AM/ma del 1.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 12 Luglio 2011 (575) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI LO RUSSO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società SS Cassino Srl) di DOMENICO VERDONE (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società SS Cassino Srl), GIUSEPPE TEDESCO (Amministratore unico della Società SS Cassino Srl) e della Società SS CASSINO Srl ● (nota n. 9017/042pf10-11/AM/ma del 1.6.2011). Con provvedimento in data 1 giugno 2011 la Procura federale ha deferito dinnanzi a questa Commissione: ▪ il Sig. Giovanni Lo Russo, tesserato nella stagione sportiva 2009/2010 in qualità di calciatore con la SS Cassino per rispondere della violazione dell’art. 1, commi 1 e 5, CGS per aver contravvenuto ai principi di lealtà e correttezza dell’ordinamento sportivo per avere sottoscritto, per quietanza, buste paga regolarmente rilasciate dall’INAIL a fronte di somme non effettivamente percepite e di aver sottoscritto la liberatoria dinanzi al Notaio Colella, assumendosi la responsabilità di dichiarazioni poi rivelatesi non veritiere; ▪ il Sig. Domenico Verdone, tesserato nella stagione sportiva 2009/2010 in qualità di amministratore unico della SS Cassino Srl, per rispondere della violazione dell’art.1, commi 1 e 5, CGS nonché della violazione dell’art. 7, II capoverso dell’Accordo Collettivo vigente – con predisposizione del contratto tipo – tra FIGC, AIC e Lega Nazionale Professionisti, per aver contravvenuto ai principi di lealtà e correttezza dell’ordinamento sportivo e per aver violatola disposizione contrattuale nella parte in cui dispone la corresponsione del compenso pattuito con i tesserati con cadenza mensile; ▪ il Sig. Giuseppe Tedesco, Amministratore unico della SS Cassino Srl, perché, benché ritualmente convocato, non si è presentato all’audizione disposta dalla Procura federale senza addurre giustificazione alcuna così violando il dettato dell’art.1,comma 3, CGS; ▪ la Società SS Cassino Srl, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, CGS per il comportamento posto in essere dal Sig. Giovanni Lo Russo ed a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, per il comportamento dei suoi legali rappresentanti Signori Domenico Verdone e Giuseppe Tedesco. All’inizio della riunione odierna il Sig. Domenico Verdone e la Società SS Cassino Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Domenico Verdone e la Società SS Cassino Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Domenico Verdone, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società SS Cassino Srl, sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.340,00 (€ milletrecentoquaranta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Domenico Verdone e dell’ammenda di € 1.340,00 (€ milletrecentoquaranta/00) per la Società SS Cassino Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. La Commissione, ascoltato il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica di mesi tre per il calciatore Giovanni Lo Russo e inibizione di mesi tre per il dirigente Giuseppe Tedesco; ascoltato personalmente il Sig. Giovanni Lo Russo, il quale ha rappresentato di essere stato costretto a commettere l’illecito contestato nel tentativo di recuperare le somme a lui dovute; rilevato che i fatti contestati dalla Procura federale risultano confermati in atti e in particolare che il Lo Russo, dopo aver sottoscritto una liberatoria necessaria alla Società Cassino per poter richiedere l’iscrizione al campionato, anche se poi la Società ha rinunciato alla iscrizione stessa, ha confessato alla Procura Federale di aver soltanto ricevuto due assegni postdatati e dunque di aver rilasciato una liberatoria non veritiera; considerato che le deduzioni difensive del calciatore non possono essere valutate positivamente a fronte delle gravi conseguenze che avrebbe potuto produrre la liberatoria rilasciata; ritenuto che il Sig. Giuseppe Tedesco, attuale amministratore unico della Società, non si è presentato all’audizione disposta dalla Procura Federale nonostante la rituale convocazione, senza addurre alcuna giustificazione; ritenute dunque comprovate le violazioni contestate a entrambi i soggetti deferiti P.Q.M. In accoglimento del deferimento irroga le seguenti sanzioni: ▪ squalifica di mesi 3 (tre) al calciatore Giovanni Lo Russo ▪ inibizione di mesi 3 (tre) al dirigente Giuseppe Tedesco.
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