F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 12 Luglio 2011 (627) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA BRUNETTI (Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa) e della Società SALERNITANA CALCIO 1919 Spa ● (nota n. 9587/296pf10- 11/GR/mg del 8.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 12 Luglio 2011 (627) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA BRUNETTI (Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa) e della Società SALERNITANA CALCIO 1919 Spa ● (nota n. 9587/296pf10- 11/GR/mg del 8.6.2011). Con provvedimento del 8 giugno 2011 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Luca Brunetti, all'epoca dei fatti tesserato in forza alla Salernitana Calcio 1919 Spa, nonché la stessa Salernitana Calcio 1919 Spa per rispondere: ▪ il primo, della violazione ex art. 1, comma 1, e art. 6 CGS per aver effettuato egli direttamente una scommessa sportiva avente ad oggetto un incontro di calcio di Champions League del 28-29 settembre 2010; ▪ la seconda, della violazione ex artt. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire distinti scritti difensivi. All’inizio della riunione odierna il Sig. Luca Brunetti, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Luca Brunetti, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Luca Brunetti, sanzione della squalifica di mesi 18 (diciotto), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 8 (otto)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, risulta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti, sussistono sia l’ammissione di responsabilità sia la collaborazione fattiva e risultano congrue le sanzioni indicate, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Il procedimento è proseguito per la Società deferita. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità a carico della Società deferita, ha chiesto l'irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) a carico della stessa. La Commissione, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte ai soggetti deferiti risultino ampiamente e pacificamente comprovate per tabulas, di talché le deduzioni difensive ritualmente formulate dai deferiti non possono trovare accoglimento in questa sede ai fini di un eventuale esonero da responsabilità. Quanto alle difese argomentate dalla Salernitana Calcio 1919 Spa, pur rivelandosi le stesse di indubbio pregio giuridico, tuttavia non possono essere ritenute idonee a elidere i profili di responsabilità ascritti alla Società nei termini di cui all'atto di deferimento. Il richiamo ad alcune decisioni della giurisprudenza sportiva, che in situazioni analoghe avrebbe usato maggiore clemenza e un più favorevole criterio di giudizio, non appare rilevante. Nello specifico, con riferimento all'esame della norma regolamentare che disciplina la responsabilità oggettiva (art. 4, comma 2, CGS), si osserva che, laddove essa stabilisce che le Società sono oggettivamente responsabili, agli effetti disciplinari, dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati (e comunque dei soggetti che da esse direttamente dipendono), pone, in concreto, un principio di carattere generale, pilastro fondamentale dell’Ordinamento sportivo calcistico. L'istituto della responsabilità oggettiva, come sopra delineato, deve essere applicato dagli organi giudicanti puramente e semplicemente, non essendo essi titolari di poteri che permettano di sindacarne la legittimità alla luce dei principi generali degli ordinamenti sovraordinati, ovvero di disapplicarlo. Ad ogni buon conto, tenuto conto della fattispecie concreta, ovvero che la condotta addebitata al tesserato non é materialmente riferibile alla Società e che dal fatto imputato al Sig. Brunelli essa non solo non ha conseguito un vantaggio, ma ha addirittura subito un pregiudizio, questa Commissione, come anche con riferimento ad altre analoghe fattispecie, ritiene che la sanzione nei confronti della Salernitana Calcio 1919 Spa possa essere equamente graduata, pur rimanendo fermo il principio della responsabilità oggettiva. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di mesi 8 (otto) per il Sig. Luca Brunetti. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) a carico della Salernitana Calcio Spa.
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