F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 12 Luglio 2011 (630) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa) e della Società US CITTÁ DI PALERMO Spa ● (nota n. 9588/1577pf10- 11/SP/SS/blp del 8.6.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 12 Luglio 2011
(630) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa) e della Società US CITTÁ DI PALERMO Spa ● (nota n. 9588/1577pf10- 11/SP/SS/blp del 8.6.2011).
Con provvedimento del 8.6.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Zamparini Maurizio, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa, e la Società US Città di Palermo Spa. l primo, per violazione dell’art. 5, comma 1, del CGS, per avere espresso, mediante le dichiarazioni pubblicate su organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione di Società e di soggetti tesserati, dell’Istituzione Federale nel suo complesso, nonché per avere adombrato dubbi sull’imparzialità degli Ufficiali di gara, della classe arbitrale ed in particolare dell’arbitro Emidio Morganti; la seconda, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, e art. 5, comma 2, CGS, per i fatti ascritti al suo Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Sig. Maurizio Zamparini e la Società US Città di Palermo Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Maurizio Zamparini e la Società US Città di Palermo Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Maurizio Zamparini, sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a €
33.334,00 (trentatremilatrecentotrentaquattro/00); pena base per la Società US Città di Palermo Spa, sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 33.334,00 (trentatremilatrecentotrentaquattro/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ ammenda di € 33.334,00 (€ trentatremilatrecentotrentaquattro/00) ciascuno per il Sig. Maurizio Zamparini e per la Società US Città di Palermo Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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