F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 12 Luglio 2011 (642) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO GATTUSO (Calciatore tesserato per la Società AC Milan Spa) e della Società AC MILAN Spa ● (nota n. 10123/1394pf10-11/SP/blp del 21.6.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 12 Luglio 2011
(642) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO GATTUSO (Calciatore tesserato per la Società AC Milan Spa) e della Società AC MILAN Spa ● (nota n. 10123/1394pf10-11/SP/blp del 21.6.2011).
Con provvedimento del 21.6.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Gennaro Gattuso, calciatore tesserato per la Società AC Milan Spa, e la Società AC Milan Spa. Il primo, per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in riferimento all’art. 5, comma 1, dello stesso Codice, per avere proferito pubblicamente espressioni lesive della reputazione del tesserato Leonardo Nascimento de Araujo, allenatore della FC Internazionale Milano Spa, intonando un coro offensivo e ingiurioso; la Società, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, e art. 5, comma 2, CGS, per i fatti ascritti al proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna il Sig. Gennaro Gattuso e la Società AC Milan Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Gennaro Gattuso e la Società AC Milan Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gennaro Gattuso, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 13.333,33 (tredicimilatrecentotrentatre/33); pena base per la Società AC Milan Spa, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 13.333,33 (tredicimilatrecentotrentatre/33)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ ammenda di € 13.333,33 (€ tredicimilatrecentotrentatre/33) ciascuno per il Sig. Gennaro Gattuso e per la Società AC Milan Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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