F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 12 Luglio 2011 (643) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCERRA (all’epoca dei fatti Presidente della Società Rovigo Calcio Srl) e della Società ROVIGO CALCIO Srl ● (nota n. 10187/1067pf10-11/AM/ma del 22.6.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 12 Luglio 2011
(643) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCERRA (all’epoca dei fatti Presidente della Società Rovigo Calcio Srl) e della Società ROVIGO CALCIO Srl ● (nota n. 10187/1067pf10-11/AM/ma del 22.6.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva depositata nell’interesse della Società; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) per il Signor Scerra Francesco e dell’ammenda di €
5.000,00 (€ cinquemila/00) oltre alla penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012, in confronto della Società Rovigo Calcio Srl, osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Francesco Scerra, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Rovigo Calcio Srl (di seguito detta la “Società”), per rispondere, rispettivamente:
▪ il Signor Scerra, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, delle NOIF e 8, comma 9, del CGS, per avere in qualità di legale rappresentante della Società Ostuni Sport, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di corrispondere, nei termini di rito, le somme determinate dal Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 22.02.2010 in favore del giocatore Cristian Adami;
▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze ascritte al Signor Scerra Francesco risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a dare esecuzione alla decisione del citato Collegio Arbitrale
presso la Lega Calcio Professionistico del 22.2.2010. In merito alle sanzioni questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.
Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni:
▪ al Signor Scerra Francesco, l’inibizione di mesi 6 (sei);
▪ alla Società Rovigo Calcio Srl, l’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) oltre alla penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012.
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