F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 15 Luglio 2011 (574) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), SIMONE OTTAVIANI (Segretario della Società Foligno Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO Srl ▪ (nota N°. 9174/887 pf10-11/AM/ma del 27.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 15 Luglio 2011 (574) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), SIMONE OTTAVIANI (Segretario della Società Foligno Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO Srl ▪ (nota N°. 9174/887 pf10-11/AM/ma del 27.5.2011). Con provvedimento del 27 maggio 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: a) il Sig. Simone Ottaviani, nella qualità di Segretario della Società Foligno Calcio Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma primo, del CGS, per avere fornito al calciatore Lispi Rinaldo una informazione errata, senza riscontrarne la validità, che permetteva a quest’ultimo di rilasciare la dichiarazione liberatoria, che contribuiva a consentire alla Società Foligno Calcio Srl di potersi iscrivere al campionato per la stagione sportiva 2010 – 2011; b) il Sig. Maurizio Zampetti, nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma primo, del CGS, in relazione all’art. 8, comma quarto, del CGS, per avere ottenuto la dichiarazione liberatoria del calciatore Lispi Rinaldo, che contribuiva a consentire alla propria Società di poter iscrivere la squadra al campionato per la stagione sportiva 2010 – 2011, sottacendogli di riferire che sul conto corrente bancario della Società non esistevano le disponibilità finanziarie per potere consentire l’effettuazione in suo favore del bonifico relativo alla somma degli stipendi dei mesi di aprile e marzo 2010; c) la Società Foligno Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva delle violazioni ascritte al proprio Presidente, Sig. Maurizio Zampetti, ed al proprio segretario, Sig. Simone Ottaviani, ai sensi dell’art. 4, comma primo e secondo, del CGS, nonché della violazione prevista dall’art. 8, comma quarto, del CGS, in relazione all’art. 18, comma primo, lettera g), del CGS. Con memoria difensiva del 9 luglio 2011 il Sig. Maurizio Zampetti, il Sig. Simone Ottaviani e la Società Foligno Calcio Srl in persona del Legale rappresentante pro tempore hanno contestato la fondatezza del deferimento in questione chiedendo l’archiviazione del medesimo. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei soggetti deferiti, con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Simone Ottaviani, nella qualità di Segretario della Società Foligno Calcio Srl, la inibizione per mesi 2 (due); b) al Sig. Maurizio Zampetti, nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl, la inibizione per mesi 6 (sei); c) alla Società Foligno Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012, oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00). I motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento disciplinare in oggetto, anche alla luce delle argomentazioni difensive dei soggetti deferiti, la Commissione ritiene il deferimento non fondato. Difatti le circostanze contestate dalla Procura federale sono sconfessate dalla dichiarazione liberatoria sottoscritta in data 22 giugno 2010 dal Sig. Rinaldo Lispi davanti all’Avv. Luigi Napolitano, notaio in Foligno, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Perugia. Con la sottoscrizione della predetta dichiarazione il Sig. Lispi ha espressamente riconosciuto che ogni e qualsiasi importo dovuto per emolumenti contrattualmente pattuiti era stato lui integralmente corrisposto sino alla data del 30 aprile 2010; detta dichiarazione costituisce ovviamente anche quietanza delle somme ricevute. Già di per sé quanto sopra sarebbe sufficiente a respingere il deferimento in questione e prosciogliere i soggetti deferiti. In più non può sottacersi la circostanza per cui la sottoscrizione della dichiarazione è stata autenticata dal notaio Luigi Napolitano il quale, dopo avere identificato il Sig. Lispi ed averlo ammonito sulla responsabilità penale cui poteva incorrere in caso di dichiarazione mendace, ne ha raccolto le dichiarazioni espresse e sottoscritte in sua presenza. Infine va rilevato che la Procura federale non ha fornito a sostegno della tesi accusatoria alcuna concreta prova diretta ad avvalorare le violazioni denunciate, ne’ tanto meno ha fatto riferimento ad iniziative, evidentemente mai attivate, dirette ad accertare l’illecita sottoscrizione della quietanza liberatoria. P.Q.M. la Commissione respinge il deferimento e proscioglie i soggetti deferiti.
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