F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 22 Luglio 2011 (648) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ULISSE SAVINI (Agente di calciatori), MASSIMILIANO PESENTI (calciatore tesserato per la Società UC Albinoleffe Srl), Società UC ALBINOLEFFE Srl ▪ (nota N°. 10212/380pf10- 11/SP/blp del 23.6.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 22 Luglio 2011
(648) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ULISSE SAVINI (Agente di calciatori), MASSIMILIANO PESENTI (calciatore tesserato per la Società UC Albinoleffe Srl), Società UC ALBINOLEFFE Srl ▪ (nota N°. 10212/380pf10- 11/SP/blp del 23.6.2011).
Risulta dagli atti del presente Deferimento che il Sig. Massimiliano Pesenti, calciatore attualmente tesserato per la Società UC Albinoleffe, in costanza di incarico conferito il 7 ottobre 2008 all’Agente calciatori Sig. Pino Letterio, aveva conferito ulteriore incarico ad altro Agente calciatori Sig. Ulisse Savini risalente al 2 settembre 2010, nonostante che a tale data il primo incarico fosse vigente per essere stato revocato il 4 ottobre 2010. La Procura federale, in siffatta situazione, ha deferito a questa Commissione il Pesenti per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in via autonoma ed anche in relazione agli artt. 16 comma 3 e 21 comma 3 del Regolamento Agenti Calciatori; il Savini per violazione dell’art. 1 CGS in via autonoma ed anche in relazione agli artt. 19 commi 1 e 5 del Regolamento Agenti Calciatori; la Società UC Albinoleffe per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS stante il comportamento antiregolamentare tenuto dal proprio calciatore. Resiste al Deferimento il Sig. Ulisse Savini, il quale con Deduzioni a difesa redatte a mezzo di difensore, ha eccepito in via preliminare la violazione del termine a comparire dinnanzi questa Commissione, atteso che l’avviso di convocazione per l’udienza del 22 luglio 2011 gli era stato comunicato il 13 luglio 2011 e che pertanto il comma 3 dell’art. 41 CGS non era stato rispettato; in via subordinata e nel merito, ha dedotto che alcuna responsabilità può essergli contestata, in quanto prima di accettare l’incarico del Pesenti aveva contattato il collega Letterio, che gli aveva assicurato la risoluzione del rapporto con il calciatore, in una all’impegno di depositare la revoca dell’incarico presso la Commissione Agenti Calciatori. Ha aggiunto che il Letterio, a causa di numerosi impegni professionali e familiari, non aveva potuto depositare detta revoca in tempo utile, sicchè non per colpa né tantomeno per dolo si era trovato nella situazione che aveva dato corpo al Deferimento. Ha concluso per il rigetto del Deferimento e per il conseguente proscioglimento, ovvero, ove soccorresse ogni contraria ipotesi, l’irrogazione di una minima sanzione, il tutto previa ammissione di prova diretta sulle circostanze dedotte a difesa. La Società UC Albinoleffe Srl ha presentato Memoria autorizzata di contestazione della fondatezza del Deferimento, con istanza di rigetto dello stesso ed, in subordine, di applicazione di sanzioni minime. Ha dedotto che, al momento del mandato conferito dal Pesenti al Letterio (7 ottobre 2008), il calciatore era tesserato in regime di prestito per la Società Lumezzane e che egli, rientrato alla UC Albinoleffe, aveva conferito il mandato al Savini (2 settembre 2010), per cui sussiste carenza di legittimazione passiva in capo alla resistente in quanto il primo mandato si era concluso allorquando il calciatore era in forza ad altra Società. Alla riunione odierna, nel mentre i resistenti, comparsi a mezzo del loro difensore, si sono riportati alle istanze di cui sopra, la Procura federale, contestata la fondatezza delle eccezioni sollevate dai resistenti, ha chiesto applicarsi a carico dei deferiti le seguenti sanzioni: la squalifica di tre giornate di gara per il calciatore Massimiliano Pesenti, l’ammenda di € 10.000,00 per il Savini, l’ammenda di € 10.000,00 per la Società UC Albinoleffe Srl. La Commissione osserva quanto d’appresso. Appare infondata la eccezione sollevata dal resistente sulla violazione del termine a comparire; l’art. 41 comma 3 CGS attiene al procedimento per illecito sportivo e per violazione in materia gestionale ed economica, di natura diversa dal caso in esame; la norma applicabile è quella dell’art. 30 comma 9 CGS, in forza della quale “il termine a comparire innanzi all’Organo della giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione”. Nel caso in esame, la costituzione dello stesso resistente e la circostanza che egli abbia contestato nel merito il Deferimento, dimostra ogni oltre ragionevole dubbio la piena conoscenza della fissazione della udienza e l’accettazione del contraddittorio, con conseguente sanatoria di ogni eventuale asserita irregolarità. Nel merito, il Deferimento è fondato. Risulta dagli atti che alla data del 2 settembre 2010 della sottoscrizione del mandato tra il calciatore Pesenti e l’agente Savini era ancora vigente il mandato che il calciatore
medesimo in data 7 ottobre 2008 aveva conferito all’agente Letterio, sicché il Savini non avrebbe dovuto accettare l’incarico, essendo vietato all’agente di assistere un calciatore che sia vincolato da un mandato con altro agente, come è dato evincere dall’art. 19 comma 1 inciso a) del Regolamento degli Agenti Calciatori. Peraltro, non vi è prova in atti che il Pesenti ed il Letterio avessero assicurato al Savini la risoluzione del loro rapporto, che comunque il Savini avrebbe dovuto accertare presso la Commissione Agenti Calciatori prima di sottoscrivere il contratto con il Pesenti. Alla stregua di siffatte circostanze, le prove richieste dal Savini, ancorché non previste dalle Norme generali del procedimento, di cui al Titolo IV artt. 33 e ss CGS, non sono in ogni caso ammissibili, essendo stata raggiunta prova piena sulla sussistenza delle violazioni regolamentari ascritte ai deferiti. Andranno pertanto applicate a carico dell’agente Savini le pene previste dall’art. 26 comma 1 Regolamento Agenti Calciatori ed al calciatore Pesenti quelle di cui all’art. 19 CGS. A tutto questo consegue la responsabilità di natura oggettiva a carico della Società UC Albinoleffe Srl, che, al momento della sottoscrizione del secondo mandato da parte del Pesenti al Savini, su cui si controverte, aveva in forza il calciatore medesimo. Quest’ultimo, peraltro, nonostante che lo avesse richiesto, non è comparso alla riunione odierna per essere liberamente ascoltato. Vanno applicate sanzioni ridotte rispetto al chiesto, che appaiono congrue ai fatti. P.Q.M.
accoglie il Deferimento e, per l’effetto, commina all’agente Ulisse Savini la sanzione pecuniaria di € 5.000,00 (Euro cinquemila//zerozero), al calciatore Massimiliano Pesenti la squalifica per 1 (una) gara ufficiale da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012; alla Società UC Albinoleffe Srl l’ammenda di € 7.000,00 (Euro settemila//zero zero).
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