F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 22 Luglio 2011 (306) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FANICCHI (Presidente della Società Corito Free Sport all’epoca dei fatti), DOMENICO NOVELLI (dirigente accompagnatore della Società Corito Free Sport all’epoca dei fatti), TOMMASO TEDESCHI (Presidente della Società US Serino 1928 all’epoca dei fatti) MARCO CHIARABOLLI (già calciatore tesserato per la Società Corito Free Sport, attualmente tesserato per la Società ASD San Lorenzo) Società US SERINO 1928 ▪ (N°. 5080/52pf10-11/GR/mg del 31.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 22 Luglio 2011 (306) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FANICCHI (Presidente della Società Corito Free Sport all’epoca dei fatti), DOMENICO NOVELLI (dirigente accompagnatore della Società Corito Free Sport all’epoca dei fatti), TOMMASO TEDESCHI (Presidente della Società US Serino 1928 all’epoca dei fatti) MARCO CHIARABOLLI (già calciatore tesserato per la Società Corito Free Sport, attualmente tesserato per la Società ASD San Lorenzo) Società US SERINO 1928 ▪ (N°. 5080/52pf10-11/GR/mg del 31.1.2011). In seguito ad un esposto – denuncia datato 20 maggio 2010, la Procura federale, svolte le consequenziali indagini, ha deferito a questa Commissione il Sig. Francesco Fanicchi, all’epoca dei fatti Presidente della Società Corito Free Sport; il Sig. Domenico Novelli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della stessa Società; il Sig. Tommaso Tedeschi, all’epoca dei fatti presidente della Società US Serino 1928; la Società US Serino 1928; il Sig. Marco Chiarabolli, all’epoca dei fatti calciatore della Società Corito Free Sport, per rispondere: il Fanicchi, della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver partecipato all’udienza del 26 febbraio 2010 tenuta dalla Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Toscana su deferimento della Procura federale anche a carico della Società Corito Free Sport, qualificandosi presidente della deferita, benché tale carica non fosse stata ancora comunicata al Comitato di appartenenza a mente dell’art. 37 NOIF; e della ulteriore violazione degli artt. 21 n. 3 e 38 n. 4 NOIF per aver partecipato alla gara Serino – Victoria Ivest del 27 aprile 2008, valevole per il Torneo Trasimeno Cup, in qualità di allenatore della Società US Serino 1928, benché fosse tesserato per la Società Corito Free Sport; il Novelli, della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 21 n. 3 e 38 n. 4 NOIF per aver partecipato alla gara di cui sopra in qualità di massaggiatore della Società US Serino 1928, benché fosse tesserato per la Società Corito Free Sport; e della ulteriore violazione degli artt. 7 commi 1 e 2 Statuto Federale, in quanto, nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della Società Corito Free Sport, aveva consentito la irregolare partecipazione del calciatore Marco Chiarabolli alle gare del campionato di Terza Categoria Valentino Mazzola – Corito Free Sport del 20 settembre 2009 e Corito Free Sport – Atletico Piazze del 27 settembre 2009; nonché della ulteriore violazione dell’art. 61 comma 1 NOIF per aver sottoscritto la distinta della gara disputata l’11 aprile 2010 tra la Società Corito Free Sport e la Società Pietraia, alla quale aveva partecipato il calciatore Chiarabolli in posizione irregolare in quanto squalificato, attestando con tale sottoscrizione che tutti i calciatori della Società Corito Free Sport e quindi anche il Chiarabolli erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza; il Tedeschi, della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in quanto, anche per le dimensioni della Società US Serino da lui presieduta, non poteva non essere a conoscenza che nella gara del 27 aprile 2008 Serino – Victoria Ivest erano stati utilizzati un allenatore (il Fanicchi) ed un massaggiatore (il Novelli), che erano entrambi tesserati per la Società Corito Free Sport; la Società US Serino 1928, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS in conseguenza dell’addebito ascritto al proprio presidente Tedeschi; il Chiarabolli, della violazione degli artt. 7 comma 1 e 2 Statuto Federale, 45 comma 1 CGS per aver preso parte in posizione irregolare alle gare Valentino Mazzola – Corito Free Sport del 20 settembre 2009, Corito Free Sport – Atletico Piazze del 27 settembre 2009 e Corito Free Sport – Pietraia dell’11 aprile 2010, le prime due per non essere stato tesserato per la Società Corito Free Sport, la terza, pur essendo tesserato per la Società Corito Free Sport, per non aver scontato la residua squalifica di una giornata di gara, che gli era stata comminata. Alla riunione odierna, nel mentre nessuno è comparso per i deferiti, che non hanno fatto pervenire scritti difensivi, la Procura federale ha chiesto, in uno all’accoglimento del Deferimento, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 12 ciascuno per il Fanicchi ed il Novelli; inibizione di mesi 6 per Tedeschi; ammenda di € 500,00 per la Società US Serino; la squalifica di mesi otto per il Chiarabolli. La Commissione osserva quanto segue. Occorre preliminarmente precisare che, come risulta dalla parte motiva del Deferimento, la Società Corito Free Sport, alla quale veniva contestata ed accertata anche la irregolare iscrizione al campionato di Terza Categoria stagioni 2008/2009 e 2009/2010 per apocrifia delle firme di alcuni consiglieri apposte sulle domande d’iscrizione e fogli di censimento da cui emergeva la violazione in materia gestionale ed economica in relazione all’art. 8 comma 4 CGS, non è stata deferita in quanto dalla fine della stagione sportiva 2009/2010 non più affiliata FIGC per cessazione dell’attività. Parimenti non risultano attualmente tesserati le persone che nella predetta Società avevano ricoperto le cariche di dirigenti e di consiglieri, al riguardo dei quali costituisce comunque orientamento consolidato degli Organi di Giustizia Sportiva che anche i soggetti non più tesserati possono essere sanzionati, ritenendosi eseguibile la pena al momento del nuovo tesseramento. Ciò posto, il Deferimento è fondato. Gli addebiti che sono stati mossi ai deferiti risultano documentalmente provati; peraltro, nessuno di loro ne ha contestato la fondatezza, per come è stata accertata dall’Organo inquirente, sicché vanno irrogate le sanzioni che sono state richieste, che appaiono sostanzialmente adeguate per i deferiti Fanicchi, Novelli e Chiarabolli, ma che vanno ridotte per il Tedeschi e la US Serino 1928, la cui responsabilità appare di contenuta rilevanza. P.Q.M. accoglie il Deferimento e, per l’effetto, infligge: al Sig. Francesco Fanicchi l’inibizione di mesi 12 (dodici); al Sig. Domenico Novelli l’inibizione di mesi 12 (dodici); al Sig. Tommaso Tedeschi l’inibizione di mesi 3 (tre); alla Società US Serino 1928 l’ammenda di € 250,00 (Euro duecentocinquanta//zero zero); al Sig. Marco Chiarabolli la squalifica di mesi 8 (otto).
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