F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 22 Luglio 2011 (647) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO BARTOLOMEO D’ADDARIO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Taranto Calcio Srl), Società AS TARANTO CALCIO Srl ▪ (N°. 10142/1606pf10-11/SS/fc del 21.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 22 Luglio 2011 (647) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO BARTOLOMEO D’ADDARIO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Taranto Calcio Srl), Società AS TARANTO CALCIO Srl ▪ (N°. 10142/1606pf10-11/SS/fc del 21.6.2011). Con atto del 21 giugno 2011 il Procuratore federale ha deferito innanzi a questa Commissione disciplinare nazionale il Sig. D'Addario Vincenzo Bartolomeo, quale Presidente della Società AS Taranto calcio Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 5, commi 1, 4 e 6 punto b del C.G.S., per avere espresso, nel corso di una trasmissione televisiva irradiata in data 09/11/2010 dal canale "Studio 100", giudizi offensivi del prestigio, della dignità e della professionalità del Sig. Dellisanti Francesco, tecnico abilitato, espressioni peraltro, successivamente pubblicate dal quotidiano "Nuovo Quotidiano di Puglia " nella edizione del 10/11/2010; la Società As Taranto Calcio Srl per rispondere della violazione dell’4, comma 1, del C.G.S, a titolo di responsabilità diretta, anche in riferimento all'art. 5, comma 2 del CGS, per quanto ascritto al proprio Presidente. Il D’Addario ha presentato memoria anche per conto della Società Taranto Calcio, contestando l’addebito previo inquadramento dei fatti nel contesto delle dichiarazioni precedentemente rese dal Dellisanti. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la As Taranto Calcio Srl, e l’inibizione per la durata di 3 (tre) mesi per il D’Addario; è altresì comparso il difensore dei deferiti il quale si è riportato alle memorie depositate. Motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva. Il procedimento trae origine dalla nota del 15/03/2011 inoltrata alla Procura federale dal Segretario Federale FIGC, relativa ad un'istanza di autorizzazione ex art. 30, comma 4, dello Statuto Federale presentata dall'allenatore Dellisanti Francesco, per poter promuovere azione penale nei confronti del tesserato Sig. D'Addario Vincenzo Bartolomeo, Presidente della Società As Taranto Calcio per la stagione sportiva 2010- 2011. Il Dellisanti, tecnico abilitato professionista (matricola 21335), è stato allenatore responsabile della prima squadra dell'AS Taranto dal 22/01/2010 al 15/03/2010, data in cui è stato sollevato dall'incarico per attribuirgli la responsabilità della squadra Berretti, funzione mantenuta sino al 16/03/2010 data in cui è stato esonerato anche da tale incarico. In data 09/11/2010, il Presidente della As Taranto Calcio Srl, Sig. D'Addario Vincenzo Bartolomeo, nel corso di una conferenza stampa, trasmessa in diretta dal canale televisivo "Studio 100", a seguito delle domande rivoltegli da un giornalista sulla sequenza di allenatori cambiati dal Taranto Calcio, rilasciava commenti e considerazioni offensive sulla reputazione personale e professionale del tecnico Sig. Dellisanti Francesco. Dalla trascrizione dell'intervista, sono state estrapolate le seguenti espressioni: "......Dellisanti, Dellisanti è venuto da lei ospite ieri sera. Dellisanti è un incubo. Dellisanti era un uomo esaurito, fortemente esaurito. L'abbiamo supportato in mille modi, purtroppo anche un po' ignorante perché probabilmente non ricorda le cose che dice........l'abbiamo supportato in mille modi anche psicologicamente, cioè anche suggerendogli di rivolgersi ad uno psicanalista." Agli atti vi è inoltre copia di un articolo tratto dal quotidiano " Nuovo Quotidiano di Puglia " del 10/11/2010, ove a pagina 32 a firma di Carrieri Mimmo, si riportano le dichiarazioni rese dal Presidente del Taranto nel corso della suddetta intervista televisiva. Osserva la Commissione che le dichiarazioni sopra riportate non possono essere ricondotte entro i confini del legittimo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, dal momento che le espressioni utilizzate dal Sig. D'Addario Vincenzo Bartolomeo, quale Presidente della Società As Taranto calcio, nei confronti del tecnico Sig. Dellisanti Francesco, per il loro tono letterale e per le modalità espressive utilizzate, risultano aver travalicato anche l'ambito di esercizio del "diritto di critica", per trasmodare in giudizi offensivi del prestigio, della dignità e della professionalità del soggetto federale al quale erano destinate. Va inoltre considerato che le dichiarazioni in questione sono state rese da un appartenente alla sfera professionistica, che peraltro riveste il ruolo di Presidente di Società, e tale circostanza rende particolarmente grave il comportamento del tesserato stante la sua carica e la responsabilità che ne deriva. Va rilevato che non sono state pubblicate rettifiche ai sensi dell'art. 8 della legge 8 Febbraio 1948 n°. 7. I fatti esposti ed evidenziati dagli atti, integrano dunque la violazione di cui all'articolo 5, commi 1, 4 e 6 punto b, del Codice di Giustizia Sportiva ascrivibili al Sig. D'Addario Vincenzo Bartolomeo quale Presidente della Società As Taranto calcio Srl Dalla citata condotta consegue la responsabilità diretta della As Taranto Calcio Srl, ai sensi dell'art. 4, comma 1, anche in relazione all'art. 5, comma 2, del CGS. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione, considerata anche la recidiva, stima eque le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) di ammenda nei confronti della As Taranto Calcio Srl; l’inibizione per la durata di mesi 2 (due) nei confronti di D'Addario Vincenzo Bartolomeo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it