F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 28 Luglio 2011 (634) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLA CHIERICHELLA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (N°. 9661/493pf10-11/SP/fc del 9.06.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 28 Luglio 2011
(634) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLA CHIERICHELLA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (N°. 9661/493pf10-11/SP/fc del 9.06.2011).
Il deferimento
Con provvedimento del 9 giugno 2011, il Vice Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare:
▪ la Sig.ra Marcella Chierichella, all’epoca dei fatti, Presidente della Società ACR Messina Srl;
▪ la Società ACR Messina Srl;
per rispondere, la Sig.ra Marcella Chierichella della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico nonché degli artt. 36 e 38 delle NOIF per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari in occasione della fase di preparazione alla stagione sportiva 2010/2011, nei confronti del tecnico Ezio Capuano. La Società ACR Messina Srl della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta con riferimento alle condotte ascrivibili al proprio Presidente. Le contestazioni mosse dalla Procura si fondano su quanto accaduto nella fase antecedente all’inizio della stagione sportiva 2010/2011 in cui la Società ACR Messina Srl raggiunse un accordo economico con il Signor Ezio Capuano, senza tuttavia procedere alla formalizzazione di tale accordo. Tale accordo era altresì condizionato al ripescaggio della Società nella Lega Pro. Allorquando venne ufficializzata la notizia del rigetto della richiesta di ripescaggio, il Signor Ezio Capuano si allontanò dal ritiro della squadra. Nel corso della stagione sportiva il Signor Ezio Capuano, come si desume dal sistema informatico della FIGC, ha poi svolto attività sportiva per conto della Società Paganese calcio 1926 Srl, iscritta alla Lega Italiana Calcio professionistico. Il suddetto tecnico, nel corso della medesima stagione ha pertanto finito per svolgere attività tecnica per due Società diverse, sfruttando la circostanza che l’attività intrapresa con la Società ACR Messina Srl non era mai stata formalizzata. Alla riunione odierna è comparso esclusivamente il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Presidente della Società ACR Messina Sig.ra Marcella Chierichella e l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) alla Società ACR Messina Srl.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentate della Procura federale, accoglie la richiesta di affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti. E’ infatti comprovata la presenza del Signor Ezio Capuano a Trevi in occasione del ritiro pre-campionato dell’ACR Messina Srl, in qualità di allenatore come si desume dalle dichiarazioni rese dal medesimo in data 17 febbraio 2011 versati in atti. Il Signor Ezio Capuano, infatti, riconosce di aver “accettato la guida tecnica dell’ACR Messina Srl” senza tuttavia mai procedere alla sottoscrizione del contratto. Tale circostanza è altresì confermata dalle dichiarazioni rese in data 15 febbraio 2011 dal Signor Antonio Ciccarone, all’epoca dei fatti, collaboratore dell’ACR Messina Srl, da cui si evince altresì che il Signor Ezio Capuano ebbe a dimorare a Messina anche anteriormente alla partenza per il ritiro di Trevi. Deve invece considerarsi irrilevante, la presunta apposizione di una condizione nel contratto fra la Società ACR Messina Srl ed il Signor Ezio Capuano, in merito al ripescaggio della Società presso la Lega Pro, atteso che la condotta lesiva dei valori sportiva si è materializzata con la mera assunzione della guida tecnica senza contratto. Considerato che la condotta illecita è stata posta in essere direttamente dal Presidente dell’ACR Messina Srl, come si desume ancora dalla dichiarazioni rese dal Signor Antonio Ciccarone, deve affermarsi anche la responsabilità dell’ACR Messina Srl. Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale afferma la responsabilità della Sig.ra Marcella Chierichella in qualità di Presidente della Società ACR Messina Srl e, per l’effetto, condanna la stessa all’inibizione per 3 (tre) mesi e la Società ACR Messina Srl al pagamento di un’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
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