F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 28 Luglio 2011 (635) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLA CHIERICHELLA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (N°. 9626/494pf10-11/SP/fc del 9.06.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 28 Luglio 2011
(635) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLA CHIERICHELLA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (N°. 9626/494pf10-11/SP/fc del 9.06.2011). Il deferimento
Con provvedimento del 9 giugno 2011, il Vice Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare:
▪ la Sig.ra Marcella Chierichella, all’epoca dei fatti, Presidente della Società ACR Messina Srl;
▪ la Società ACR Messina Srl;
per rispondere, la Sig.ra Marcella Chierichella della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico nonché degli artt. 36 e 38 delle NOIF per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari in occasione della fase di preparazione alla stagione sportiva 2010/2011, nei confronti del Signor Albergo Volini. La Società ACR Messina Srl della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta con riferimento alle condotte ascrivibili al proprio Presidente. Le contestazioni mosse dalla Procura si fondano su quanto accaduto nella fase antecedente all’inizio della stagione sportiva 2010/2011 in cui la Società ACR Messina Srl raggiunse un accordo economico con il Signor Ezio Capuano, come tecnico senza tuttavia procedere alla formalizzazione di tale accordo. In questo contesto, l’ACR Messina Srl si era anche accordata con l’allenatore in seconda, Signor Alberigo Volini. Allorquando venne ufficializzata la notizia del rigetto della richiesta di ripescaggio, sia il Signor Volini che Capuano, si allontanarono dal ritiro della squadra. Nel corso della stagione sportiva 2010/2011 il Signor Alberigo Volini, come si desume dal sistema informatico della FIGC, ha poi svolto attività sportiva per conto della Società Potenza Sport Club Srl. Il suddetto tecnico, nel corso della medesima stagione ha pertanto finito per svolgere attività tecnica per due Società diverse, sfruttando la circostanza che l’attività intrapresa con la Società ACR Messina Srl non era mai stata formalizzata. Alla riunione odierna è comparsa esclusivamente il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Presidente della Società ACR Messina Sig.ra Marcella Chierichella e l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) alla Società ACR Messina Srl. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentate della Procura Federale, accoglie la richiesta di affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti. E’ infatti comprovata la presenza del Signor Alberigo Volini, a Trevi, in occasione del ritiro pre-campionato dell’ACR Messina Srl, in qualità di collaboratore del Signor Ezio Capuano, come si desume dalle dichiarazioni rese dal medesimo in data 4 gennaio 2011 versate in atti. Il Signor Alberigo Volini, infatti, riconosce di aver espletato le funzioni di “collaborato tecnico del Signor Ezio Capuano” e di essersi recato “per circa dieci giorni a Trevi in Umbria presso l’albergo del luogo di ritiro della squadra dell’ACR Messina Srl”, senza tuttavia mai procedere alla sottoscrizione di alcun contratto. Tale circostanza è altresì confortata dalle dichiarazioni rese in data 9 gennaio 2011 dal Signor Christian D’Angelo, atleta tesserato per l’ACR Messina Srl, da cui si evince che il Signor Alberigo Volini aveva assunto l’incarico di allenatore in seconda. Deve invece considerarsi irrilevante, la presunta apposizione di una condizione nel contratto fra la Società ACR Messina Srl e gli allenatori (Signori Ezio Capuano ed Alberigo Volino), in merito al ripescaggio della Società presso la Lega Pro, atteso che la condotta lesiva dei valori sportiva si è materializzata con la mera assunzione della guida tecnica senza contratto. Considerato che la condotta illecita è stata posta in essere direttamente dal Presidente dell’ACR Messina Srl, deve affermarsi anche la responsabilità dell’ACR Messina Srl Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale afferma la responsabilità della Sig.ra Marcella Chierichella in qualità di Presidente della Società ACR Messina Srl e, per l’effetto, condanna la stessa all’inibizione per 3 (tre) mesi e la Società ACR Messina Srl al pagamento di un’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
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