F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 28 Luglio 2011 (672) – APPELLO DELLA APD AC NOVARA 1965 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE NEI PROPRI CONFRONTI E NEI CONFRONTI DEL SIG. ORLANDO GIUSEPPE MARIA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CDT presso il C.R. Sicilia CU n.504 del 21.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 28 Luglio 2011 (672) – APPELLO DELLA APD AC NOVARA 1965 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE NEI PROPRI CONFRONTI E NEI CONFRONTI DEL SIG. ORLANDO GIUSEPPE MARIA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CDT presso il C.R. Sicilia CU n.504 del 21.6.2011). la Commissione disciplinare; letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale che ha chiesto la conferma dell’impugnata decisione, osserva quanto segue.Il fulcro della questione per cui si procede è l’interpretazione dell’art. 40 del Regolamento della L.N.D. il quale pone a carico delle società l’obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nel relativo ruolo ufficiale. Occorre però valutare come il sodalizio deve adempiere, se cioè sia sufficiente inserire il nominativo del tecnico incaricato nel foglio di censimento, ovvero è indispensabile che il tecnico stesso venga tesserato per la società. Contrariamente a quanto affermato nell’atto di deferimento in effetti il Novara 1965 ha indicato nel foglio di censimento il nominativo del tecnico abilitato cui veniva affidata la prima squadra, ed a nulla rileva che egli in alcune occasioni non sia stato inserito nei fogli gara poiché questa circostanza era dovuta a forza maggiore, rappresentata dalla squalifica che gli era stata comminata. Il semplice inserimento nel foglio di censimento però, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, non è sufficiente ad integrare il rispetto della previsione di cui al 1° comma del citato art. 40, e ciò sia sotto un profilo formale, giacchè tale norma è intitolata “L’obbligo del tesseramento”, sia sotto quello sostanziale. Infatti ogni sodalizio può avvalersi dell’attività dei soli soggetti per esso regolarmente tesserati, ed il Sig. Milici non lo è stato se non a far data dal mese di novembre, quando il relativo modulo è stato trasmesso al competente ufficio. Ed a nulla rileva la circostanza che, ai sensi dell’art. 38 1° comma delle NOIF, deve essere il tecnico a richiedere il tesseramento per la società in favore della quale intende svolgere la propria attività, poiché il sodalizio non può ritenere adempiuto il proprio obbligo derivante da quanto disposto dall’art. 40 se non nel momento in cui la procedura di tesseramento sia stata completata e perfezionata ed abbia avuto esito positivo. In buona sostanza, l’affidamento della prima squadra ad un tecnico abilitato si concretizza unicamente quando questi risulta regolarmente tesserato per il sodalizio e non attraverso la mera indicazione del suo nominativo nel foglio censimento. L’impugnata decisione, seppur assolutamente carente nella motivazione ma che comunque viene integrata da quella posta alla base della presente decisione, nella sostanza non può considerarsi meritevole di censura e deve quindi essere confermata previo rigetto del gravame. P.Q.M. rigetta il ricorso e conferma l’impugnata decisione. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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