F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 29 Luglio 2011 (488) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO MENINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Foce del Magra Ameglia) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 62 del 28.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 29 Luglio 2011 (488) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO MENINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Foce del Magra Ameglia) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 62 del 28.4.2011). Con ricorso del 2.5.2011, il Sig. Alessandro Menini ha impugnato la decisione, pubblicata su CU n. 62 del 28.4.2011, con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria ha inflitto allo stesso la squalifica per anni 1 (uno), riconoscendolo responsabile della violazione degli artt. 1, co. 1 e 2, ed 8 CGS. In particolare, si imputa al Menini di aver partecipato, nelle fila dell’ASD Don Bosco Spezia Pitelli, a cinque gare ufficiali del campionato regionale di Prima Categoria sebbene risultasse ancora tesserato per la AS Foce del Magra. Alla riunione del 28.7.2011, il ricorrente ha insistito per il proscioglimento o, in via subordinata, per una riduzione della sanzione, ritenendola eccessiva, mentre la Procura Federale per la conferma della decisione impugnata. Il reclamo è parzialmente fondato a va accolto nel seguito di seguito specificato. La vicenda trae origine dalla nota del 2.2.2011 con la quale il Presidente del CR Liguria ha denunciato l’illecito posto in essere dal Sig. Menini e dalla USD Don Bosco Spezia Pittelli, che lo aveva schierato in competizioni ufficiali in costanza di vincolo sportivo con altra società. All’esito del procedimento, instaurato su deferimento della Procura Federale, la Commissione Disciplinare, pur valutando l’esistenza di un errore attribuibile all’Ufficio Tesseramenti, consistito nell’omessa evasione della richiesta di tesseramento, imputava ai deferiti una responsabilità di tipo colposo. Il Menini, unico ad aver appellato, si duole del fatto che la Commissione di prime cure non abbia riconosciuto al denunciato disguido natura scriminante o, per lo meno, attenuante la propria responsabilità ai fini della determinazione della sanzione, ritenuta eccessiva, tenuto conto di quelle inflitte agli altri deferiti. Ritiene infine che la quantificazione della stessa potrebbe aver risentito dell’erroneo richiamo delle norme di cui al deferimento, sebbene l’illecito contestato riguardasse fattispecie del tutto estranee. L’esame degli atti e delle deduzioni difensive consente di ritenere integrato l’illecito, quantomeno sotto il profilo della colpa, in quanto il Menini, sul quale al pari degli altri deferiti grava l’obbligo di attenersi ai doveri imposti dall’art. 1 CGS, ha pacificamente omesso di verificare sia l’avvenuto scioglimento del vincolo con la Società Foce Magra sia l’avvenuto tesseramento con la USD Don Bosco Pittelli. È difatti obbligo di ogni tesserato, in ragione della probità e correttezza alle quali gli appartenenti all’ordinamento sportivo si devono uniformare, non acquietarsi, come nel caso di specie, alle rassicurazioni verbali asseritamente fornite dalla Società di appartenenza circa lo svincolo alla fine della stagione sportiva né ritenere che la sottoscrizione di altro tesseramento trasferisca sulla Società la responsabilità per tutti le vicende legate al perfezionamento dello stesso. È indubbio, tenuto conto della successione di eventi ed alle modalità che hanno portato all’emersione dell’illecito, che anche il Menini abbia improntato il proprio comportamento a superficialità ed a colpa e per tale motivo lo stesso non può che essere ritenuto responsabile, precisando che la buona fede – nel caso di specie estendibile anche al reclamante in ragione dell’evolversi della vicenda – può rilevare, esclusivamente, ai fini della graduazione della sanzione. Sul punto, l’appello può essere accolto, non rinvenendosi in atti elementi da cui trarre diverso convincimento, per cui si ritiene congrua una riduzione della sanzione a mesi 4 (quattro) di squalifica dedotto il presofferto. P.Q.M. In parziale riforma della decisione impugnata riduce a mesi 4 (quattro) la squalifica inflitta al calciatore Alessandro Menini. Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata.
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