F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 29 Luglio 2011 (581) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SAVINA PASCIUTI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ACF Tradate) E DELLA SOCIETA’ ACF TRADATE (nota n. 9325/686pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 29 Luglio 2011
(581) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SAVINA PASCIUTI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ACF Tradate) E DELLA SOCIETA’ ACF TRADATE (nota n. 9325/686pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,rilevato che, con atto dell’1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito la Signora Savina Pasciuti, Presidente della Società ACF Tradate, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al capitolo 2, paragrafo a), punto 7 del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fidejussione richiesta dal capitolo 2, paragrafo a), punto 7 del citato CU;
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Savina Pasciuti, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 250,00;
rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno richiesto il proscioglimento, sostenendo di aver provveduto, in proposito, con fax del 20 luglio 2010 e di aver trasmesso la fidejussione unitamente all’istanza il successivo 22 luglio e adducendo che tale ritardo sarebbe da ricondurre ai fatti societari (incorporazione) che avevano interessato la banca cui si erano rivolti per il rinnovo della precedente fidejussione;
ritenuto che tali deduzioni difensive non possono trovare accoglimento, in quanto il termine di cui al richiamato CU 81/2010 ha natura chiaramente perentoria e, pertanto, la sua inosservanza determina l’imputazione degli addebiti e, inoltre, che trattandosi di un adempimento formale, la società avrebbe potuto attendere ad esso mercé il deposito di assegno circolare di importo pari a quello fissato per la fidejussione, che altra banca avrebbe potuto emettere;
viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS, P.Q.M. Infligge alla Signora Pasciuti Savina la inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società ACF Tradate l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
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