F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 29 Luglio 2011 (583) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO BUSCAGLIA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Entella Femminile Chiavari) E DELLA SOCIETA’ ASD ENTELLA FEMMINILE CHIAVARI (nota n. 9326/687pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 29 Luglio 2011 (583) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO BUSCAGLIA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Entella Femminile Chiavari) E DELLA SOCIETA’ ASD ENTELLA FEMMINILE CHIAVARI (nota n. 9326/687pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto dell’1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Eugenio Buscaglia, Presidente della Società ASD Entella Femminile Chiavari, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co.3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fidejussione richiesta dal capitolo 2, paragrafo a), punto 7 del citato CU; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Eugenio Buscaglia, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 250,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, P.Q.M. Infligge al Sig. Eugenio Buscaglia la inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società ASD Entella Femminile Chiavari l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta).
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