F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 29 Luglio 2011 (584) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO DARIO FANTINI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Riviera di Romagna) E DELLA SOCIETA’ ASD RIVIERA DI ROMAGNA (nota n. 9329/690pf10- 11/AM/LG/fda del 1.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 29 Luglio 2011 (584) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO DARIO FANTINI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Riviera di Romagna) E DELLA SOCIETA’ ASD RIVIERA DI ROMAGNA (nota n. 9329/690pf10- 11/AM/LG/fda del 1.6.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto dell’1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Maurizio Dario Fantini, Presidente della Società ASD Riviera di Romagna, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al capitolo 2, paragrafo a), punto 7 nonché punto 2, pagina 7 del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fidejussione richiesta dal capitolo 2, paragrafo a), punto 7 del citato C.U.; nonché della copia del verbale dell’assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2010-2011; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Maurizio Dario Fantini, della sanzione della inibizione per mesi uno e giorni dieci ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 500,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS, P.Q.M. Infligge al Sig. Maurizio Dario Fantini la inibizione per giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Riviera di Romagna l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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